F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO S.R.L./DERUTA S.R.L. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO S.R.L./DERUTA S.R.L. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 200,00 e la disputa di 1 gara a porte chiuse alla reclamante; inibizione a svolgere ogni attività fino al 13.2.2013 al signor Cusi Francesco Maria; squalifica per 2 gare effettive al signor Fimiani Patrizio. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Viterbese Calcio S.r.l./Deurta S.r.l. del 27.1.2013, propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, accendevano numerosi fumogeni; al termine del primo tempo, lanciavano contro un A.A. uno sputo che attingeva l’Ufficiale di gara a una coscia; nel corso del secondo tempo, fatto oggetto un calciatore della squadra ospite del lancio di sputi che, tuttavia, non lo attingevano; per l’intera durata del secondo tempo rivolto espressioni ingiuriose e minacciose a un A.A. all’indirizzo del quale lanciavano, senza colpirlo, vari sputi; al termine della gara, mentre l’A.A. raggiungeva il proprio spogliatoio, colpivano con calci e pugni la barriera protettiva reiterando all’indirizzo dello stesso Ufficiale di gara le espressioni ingiuriose e gravemente minacciose e sferrato calci e pugni anche contro la porta dello spogliatoio arbitrale. Il signor Cusi Francesco Maria veniva inibito per aver rivolto proteste nei confronti dell’Arbitro espresse con termini gravemente irriguardosi e per questo allontanato. Al signor Fimiani Patrizio veniva inflitta la squalifica per aver protestato nei confronti dell’Arbitro espresse con termini e modalità gravemente irriguardose e per questo allontanato. Avverso tale provvedimento la società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 30.1.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l’8.2.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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