F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 27.3.2013 INFLITTA AL SIG. SILVIO SABELLI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI MARINO/SAN CESAREO CALCIO DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 27.3.2013 INFLITTA AL SIG. SILVIO SABELLI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI MARINO/SAN CESAREO CALCIO DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013)
Con ricorso del 7.2.2013 la A.S.D. San Cesareo Calcio ha appellato davanti a questa Corte il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013 ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 27.3.2013 al Signor Sabelli Silvio, dirigente accompagnatore della società, per avere, alla fine del primo tempo, protestato con espressione irriguardosa all’indirizzo di un A.A. Per avere, inoltre, preso con forza il braccio sinistro del Direttore di gara strattonandolo con forza e facendolo indietreggiare di alcuni passi. La società reclamante, attraverso i propri assunti difensivi, presentati nei modi e termini di regolamento chiedeva, in via principale l’annullamento ed in via subordinata la riduzione della sanzione inflitta al proprio Dirigente, sostenendo l’incongruenza del referto arbitrale rispetto ai fatti realmente accaduti senza tuttavia apportare alcun elemento a sostegno di detta prospettazione. Detta doglianza è, pertanto, palesemente infondata e va disattesa. Conseguentemente la fede probatoria privilegiata che l’art. 35 c.1.1 C.G.S. attribuisce al rapporto arbitrale non può in alcun modo essere scalfita. Peraltro, i fatti così come descritti nel referto e riportati nella motivazione adottata dal Giudice di prime cure con indubbia chiarezza e precisione espositiva, presentano connotati di gravità (strattonava con forza il braccio dell’arbitro facendolo
indietreggiare – profferiva espressione irriguardosa nei confronti di un A.A.) tali da far ritenere congrua la sanzione irrogata. Giova sottolineare, infine, la peculiarità della figura del dirigente, differenziandola da quella del calciatore o del tecnico; questi ultimi vivono l’evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, un dirigente non può farsi trascinare dall’emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti opposti rispetto a quelli agonistici. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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