F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 03 Aprile 2013 (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO MAGNI (all’epoca dei fatti delegato alla sicurezza della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa ▪ (nota n. 4879/1611 pf10-11 SP/blp del 7.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 03 Aprile 2013 (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO MAGNI (all’epoca dei fatti delegato alla sicurezza della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa ▪ (nota n. 4879/1611 pf10-11 SP/blp del 7.2.2013). Con provvedimento del 7 febbraio 2013 la Procura federale ha deferito: - il Sig. Arturo Magni, all’epoca dei fatti delegato alla sicurezza della Società Calcio Catania Spa, nonché proprietario della World Service; - la Società Calcio Catania Spa; per rispondere: il primo, per la violazione dell’art. 1, comma 5, in relazione all’art. 12, comma 2, del CGS per l’utilizzo, nel corso della gara Catania-Sampdoria del 13.03.2011, di 21 steward non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, punto 3, del D. M. 08.08.2007; la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, in relazione all’art. 12, comma 6, del CGS per la violazione ascritta al proprio delegato alla sicurezza; All’inizio della riunione odierna il Signor Arturo Magni e la Società Calcio Catania Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Arturo Magni e la Società Calcio Catania Spa tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Arturo Magni, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Calcio Catania Spa, sanzione della ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 16.667,00 (€ sedicimilaseicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Arturo Magni, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta); per la Società Calcio Catania Spa, sanzione della ammenda di € 16.667,00 (€ sedicimilaseicentosessantasette/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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