F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 03 Aprile 2013 (237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUEL RICCI (all’epoca calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl, attualmente tesserato in prestito per la Società US Salernitana 1919 Srl), ALBERTO IACOVACCI (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società AS Avellino 1912 Srl), Società AS AVELLINO 1912 Srl ▪ (nota n. 4867/703 pf11.12 SP/AM/ma del 14.2.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 03 Aprile 2013
(237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUEL RICCI (all’epoca calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl, attualmente tesserato in prestito per la Società US Salernitana 1919 Srl), ALBERTO IACOVACCI (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società AS Avellino 1912 Srl), Società AS AVELLINO 1912 Srl ▪ (nota n. 4867/703 pf11.12 SP/AM/ma del 14.2.2013).
Con atto del 14.2.2013, la Procura federale ha deferito: - il Sig. Manuel Ricci, “per rispondere della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 21, co. 3, 5 e 6 REAC in vigore all’epoca dei fatti (2011 – C.U. n. 142/A del 3 marzo 2011):
a) per non aver osservato il generale principio di buona fede nel rapporto con il proprio agente, avendo fornito a quest’ultimo direttive non corrette per l’adempimento dell’incarico, avendolo indotto il suo Agente a condurre trattative con la SS Lazio, trattative che si sono sviluppate con la fissazione di vari incontri con i responsabili della SS Lazio ed il
calciatore, incontri ai quali il Ricci non si è mai presentato; b) per avere concluso un nuovo contratto di prestazione sportiva con la soc. Avellino, in assenza dell’Agente regolarmente nominato sig. Meozzi Giulio e per non essersi assicurato che il nome dell'Agente fosse indicato nel contratto; c) per avere concluso un contratto di prestazione sportiva con la Società Avellino senza l’assistenza dell’Agente regolarmente nominato; d) per non aver provveduto a corrispondere all’Agente il compenso nella misura e con le modalità contrattualmente stabilite”; - il Sig. Alberto Iacovacci, “per rispondere della violazione dell’art. 1, co. 1, in relazione all’art. 22, co. 2, REAC, per non essersi accertato dell’esistenza dell’incarico, ex art. 16 del detto regolamento, in favore del Sig. Giulio Meozzi e per non aver trattato unicamente con quest’ultimo la conclusione del contratto di prestazione sportive del calciatore Manuel Ricci”; - la Società AS Avellino 1912 Srl, “per la violazione dell’art. 22, co. 2 e 4, REAC, perché all’atto della stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Manuel Ricci del 31.1.2012 non verificava l’esistenza dell’incarico di cui all’art. 10 REAC, né si Assicurava che il nome dell’agente fosse indicato nel contratto”. La vicenda trae origine dall’esposto presentato dal Sig. Giulio Meozzi, agente di calciatori, con il quale lo stesso ha lamentato comportamenti antiregolamentari commessi ai propri
danni, in costanza di incarico, conferito il 5.9.2010, dal proprio assistito Manuel Ricci e dal Sig. Giorgio De Giorgis. Con memorie tempestivamente depositate, il Sig. Ricci, il Sig. Iacovacci e l’Avellino Calcio hanno contestato a vario titolo gli addebiti, sostenendo, il primo, che il contratto con il proprio Agente fosse già terminato all’epoca dei fatti, il secondo, che non sarebbe stato in alcun modo possibile, né necessario, accertarsi che il Sig. Ricci fosse assistito nell’occasione del trasferimento dal Pergocrema in quanto lo stesso si sarebbe presentato da solo all’incontro nel quale è avvenuta la stipula, la terza, la inapplicabilità della normativa richiamata nel capo di incolpazione avendo facoltà la Società di trattare alternativamente ed indifferentemente con l’agente del calciatore o direttamente con quest’ultimo. Alla riunione del 28.3.2013, la Procura federale ha chiesto l’applicazione al Sig. Ricci della squalifica per mesi 2 (due), al Sig. Iacovacci della inibizione per mesi 4 (quattro), in ragione della carica rivestita, ed all’AS Avellino Calcio Srl l’ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00). Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Le indagini consentono di affermare che, in effetti, in vigenza di incarico con il Sig. Meozzi, e più precisamente alla fine del 2011, il Sig. Ricci ha posto in essere gli illeciti regolamentari allo stesso ascritti nelle fasi antecedenti ed in occasione della trattativa, poi effettivamente concretizzatasi, che lo ha portato dal Pergocrema all’Avellino. Orbene, al fine di fugare ogni dubbio su un punto nodale della vicenda, occorre sin da subito chiarire che l’incarico conferito al Sig. Meozzi il 5.9.2010 avrebbe avuto durata biennale, atteso l’esclusivo riferimento al 2012 quale termine conclusivo. L’indicazione del solo anno quale termine finale, così come potrebbe essere quella del giorno o dell’ora, individua chiaramente, secondo il comune apprezzamento ed una minima diligenza che si ritiene appartenere alle parti, che qualsiasi effetto cessi o si produca allo spirare dell’ultimo istante del termine indicato, con l’ulteriore limite posto dalla normativa di riferimento che anticipa gli effetti al 4.9.2012. E difatti questo era, altresì, l’intendimento dei contraenti, atteso che anche i documenti allegati dal Sig. Meozzi, ed in particolare il contenuto degli sms scambiati con il Ricci – che lo stesso non ha contestato – indicano chiaramente la volontà degli stessi.
Per di più, come detto, tale interpretazione è confortata anche dalla specifica normativa regolamentare (art. 16 REAC) che indica nel termine biennale la scadenza del contratto al quale non è chiaramente apposto quello finale. Passando al merito della vicenda, è bene chiarire che nonostante le evidenti e comprensibili reticenze di tutti i soggetti coinvolti, gli elementi raccolti in fase di indagini ne chiariscono le responsabilità per i fatti agli stessi ascritti, ben potendo considerarsi sovrapponibili le dichiarazioni raccolte. A parte il contenuto degli esposti del Sig. Meozzi, sulla cui attendibilità non possono sussistere dubbi attesa la mancanza di qualsiasi contestazione, da parte dei deferiti, che non sia di stretta interpretazione giuridica, sintomatiche sono le dichiarazioni rese dai dirigenti del Pergocrema. Il Sig. Briganti, Presidente, contattato dal Sig. De Giorgis che si qualificava come agente del Ricci, ha innanzitutto chiarito di aver rifiutato di proseguire il colloquio telefonico con il predetto, consapevole della vigenza dell’incarico con il Sig. Meozzi, ed ha aggiunto che a Milano, nell’ultima giornata del calcio mercato di gennaio 2012, il Ricci gli aveva presentato il De Giorgis dopo averne ribadito il ruolo. Allo stesso modo, anche il Sig. Auriemma, Direttore Sportivo, ha riferito di essere stato contattato per due volte, verso la fine del 2011, dal De Giorgis, il quale gli riferiva di rapporti esistenti con il Ricci, che lo avrebbe contattato per farsi assistere. Tali versioni avvalorano il contenuto dell’esposto del Sig. Meozzi, mai specificamente contestato, e risultano credibili nonostante la contrastante dichiarazione resa dal Sig. Ricci – chiaramente interessato a negare l’esistenza di contatti del genere – il quale, in sede di audizione, riferiva che il Meozzi era il suo Agente, ma riteneva concluso il rapporto dal 1 gennaio 2012 e, visto che il Pergocrema non lo pagava, aveva interpellato il padre della sua ragazza, sig. Somma Mario ex allenatore, che gli aveva suggerito di farsi consigliare da altro agente con il quale, però, riferirebbe di aver avuto solo un contatto telefonico a seguito di un preventivo contatto con un avvocato, amico dell’Agente.
Per altro verso, anche il contegno ostruzionistico tenuto dal Ricci, così come denunciato, è sintomatico della volontà dello stesso di non farsi assistere ulteriormente dal Sig. Meozzi sebbene tale volontà doveva essere manifestata, correttamente, con la ordinaria revoca dell’incarico nei termini e con le modalità previste dal REAC. Altrettanto sintomatico della rottura unilaterale ed improvvisa del rapporto è il contenuto della corrispondenza intercorsa con il Sig. Meozzi con la quale il Ricci – chiaramente supportato da terzi – ha tentato di porre rimedio ad una situazione sicuramente mal gestita e per cui non erano maturati i tempi tecnici, attraverso l’insinuazione della tesi, all’epoca in forma ancora embrionale, poi sostenuta anche nel presente procedimento circa la anticipata scadenza del contratto. Sta di fatto che l’evoluzione di tali vicende è sintomatica della concretizzazione delle condotte poste in essere dal Sig. Ricci, che non le contesta quanto al loro sviluppo storico ma solo in ordine alla valenza disciplinare. Allo stesso modo, deve ritenersi provata la responsabilità del Sig. Iacovacci e, conseguentemente, dell’Avellino. È bene chiarire che la trattativa intercorsa con il tesserando, quand’anche svolta in proprio dallo stesso, per come riferito, non lo esonerava dall’accertamento dell’assistenza prestata da un agente. La lettura della norma di cui all’art. 16 REAC presuppone sempre l’accertamento dell’esistenza dell’incarico, per cui le parti non potevano ritenersi sollevate da un tale incombente, peraltro facilmente verificabile. È chiaro che le dichiarazioni dei dirigenti del Pergocrema, la cui presenza viene confermata anche da quelli dell’Avellino, fanno ritenere accertate le violazioni regolamentari concretizzatesi al momento della stipula, così determinando la responsabilità dei secondi in ordine ai fatti agli stessi ascritti. Alle responsabilità dei soggetti deferiti consegue quella della Società Avellino A.S. ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Ricci Manuel la sanzione della squalifica per mesi 2 (due), al Sig. Iacovacci Alberto la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro), alla AS Avellino Srl la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00).
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