F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 03 Aprile 2013 (246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE ALESSANDRO PANTANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Acqui Calcio 1911), Società ASD ACQUI CALCIO 1911 ▪ (nota n. 5167/194 pf12-13 AM/ma del 26.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 03 Aprile 2013 (246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE ALESSANDRO PANTANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Acqui Calcio 1911), Società ASD ACQUI CALCIO 1911 ▪ (nota n. 5167/194 pf12-13 AM/ma del 26.2.2013). Con atto del 26/02/2013, la Procura federale ha deferito: - il Sig. Pantano Salvatore Alessandro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD Acqui Calcio 1911, per rispondere della violazione prevista e punita dagli artt. 1, co. 1, e 8, co. 4, CGS, per avere posto in atto comportamenti in violazione dei principi di lealtà e probità diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica per aver fatto uso, mediante il deposito presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di una fideiussione bancaria di € 31.000,00, non veridica, e ciò al fine di ottenere ingiustamente, in favore della Società rappresentata, l’iscrizione al campionato nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2012 – 2013; - la Società ASD Acqui Calcio 1911, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore. Con memorie tempestivamente depositate, la deferita ha invocato la totale estraneità ai fatti contestati a detta della stessa ascrivibili, in via esclusiva, al Sig. Pantano, all’epoca Presidente del sodalizio, che, dal canto suo, avrebbe presentato querela contro terzi che lo avrebbero truffato. La Società, che ha manifestato l’intenzione di agire giudiziariamente nei confronti dell’altro soggetto deferito, ha pertanto concluso per il rigetto del deferimento o, in subordine, per l’applicazione dell’ammenda nella misura massima di € 1.000,00, o comunque in quella ritenuta di giustizia. Alla riunione del 28.3.2013, la Procura federale ha chiesto riconoscersi la responsabilità degli incolpati e quindi irrogarsi al primo la sanzione della inibizione per mesi 18 (diciotto) ed alla seconda della penalizzazione di punti 3 (tre), da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e dell’ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00), mentre la Società si è riportata alle conclusioni di cui alle memorie. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Il procedimento disciplinare trae origine dalla nota del 30.8.2012, con la quale il Segretario del Dipartimento Interregionale Serie D – LND ha riscontrato che la Società ASD Acqui Calcio 1911, in sede di ammissione al Campionato di Serie D, stagione sportiva 2012 – 2013, ha presentato in ritardo, rispetto ai termini previsti dal CU n. 123 del 2.4.2012, la fideiussione bancaria di che trattasi, per cui, su conforme parere espresso dalla COVISOD il 25.7.2012, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 31.7.2012, ne ha determinato l’esclusione dal campionato di competenza, rigettando il ricorso presentato dalla predetta Società in data 20.7.2012 (CU n. 35 dell’1.8.2012). A seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti in ordine alla fideiussione bancaria n. 002867 del 23.7.2012, apparentemente emessa dalla Banca Nazionale del Lavoro di Roma per un importo di € 31.000,00 e trasmessa in pari data, i funzionari dell’Istituto – Direzione Territoriale Nord Est hanno comunicato, con note del 24 e 28.8.2012, che il documento in questione era falso. Le indagini successivamente effettuate hanno consentito di accertare che, in effetti, le modalità attraverso le quali sarebbe stata ottenuta la garanzia sono state quantomeno singolari, ma sicuramente tali da imputare al Sig. Pantano la responsabilità dei fatti contestati. Le dichiarazioni rese dal Sig. Moretti, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Segretario per la Società deferita, e successivamente dal Sig. Pregnolato, Direttore Generale dimessosi a seguito di quanto accaduto, evidenziano la natura originariamente sospetta del documento controverso, peraltro consegnato in un bar nell’imminenza del deposito presso gli uffici della LND, come da indicazioni fornite dapprima dal Sig. Pantano e poi da coloro ai quali il deferito si sarebbe rivolto. Il ruolo dei soggetti incolpati deve ritenersi ben delineato. Il Sig. Moretti ha difatti chiarito di aver predisposto e consegnato tutti i documenti necessari per l’iscrizione al campionato al Sig. Pantano, all’infuori della fideiussione della quale si sarebbe occupato proprio lo stesso Presidente, che lo ha rassicurato anche sul fatto che l’avrebbe anche compilata di suo pugno e che indicava al Pregnolato i nominativi di chi, a Roma, gli avrebbe consegnato il documento. Per di più, la mancanza originaria – e perdurante – della prova dei costi sostenuti da chicchessia per ottenere la garanzia, sicuramente indicativa di una situazione non lineare, in uno alla consegna della stessa in un bar, sebbene l’originario appuntamento fosse fissato (comunque) innanzi alla sede della BNL, sono circostanze che, di per sé, sono fortemente sintomatiche della natura quantomeno sospetta della fideiussione. È indubbio che l’uso di documentazione falsa attestante la garanzia bancaria a prima richiesta dell’importo di € 31.000,00, mediante il deposito presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale e volta ad ottenere illegittimamente l’ammissione al campionato nazionale di Serie D – LND, per la stagione sportiva 2012 – 2013, integra le violazioni delle fattispecie previste dall’art. 1, co. 1, CGS e dell’art. 8, co. 4, CGS, ascrivibili al Sig. Pantano Salvatore Alessandro, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società ASD Acqui Calcio 1911. Alla responsabilità del Sig. Pantano, allora Presidente, consegue quella diretta della Società ASD Acqui Calcio 1911, ai sensi dell’articolo 4, co. 1, CGS, per cui si ritiene congrua l’applicazione di sanzioni in conformità con l’art. 8 CGS, tenuto conto della gravità delle fattispecie contestate e della mancanza di prove circa la prospettata proposizione, da parte della Società, di azioni integranti una dissociazione netta dalle condotte poste in essere dal Sig. Pantano. PQM irroga al Sig. Pantano Salvatore Alessandro la sanzione della inibizione per mesi 18 (diciotto) ed alla ASD Acqui Calcio della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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