F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (201) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CATULLO CIMMINO (dirigente della Soc. US Sambenedettese 2009), EMIDIO MISTRETTA (Presidente della Soc. Pol. Monteprandone), SERGIO LOGGI (dirigente della Soc. Pol. Monteprandone), DAVIDE AGOSTINI (già calciatore tesserato per la Soc. US Sambenedettese, attualmente tesserato per la Soc. SSD a r.l. Riccione Calcio 1929), PAOLO PAOLUZZI (già calciatore tesserato per la Soc. US Sambenedettese, attualmente tesserato per la Soc. SSD Folgore Falerone) E LE SOCIETA’ US SAMBENEDETTESE E POL. MONTEPRANDONE (nota n. 3983/302pf11-12/GR/mg dell’8.1.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (201) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CATULLO CIMMINO (dirigente della Soc. US Sambenedettese 2009), EMIDIO MISTRETTA (Presidente della Soc. Pol. Monteprandone), SERGIO LOGGI (dirigente della Soc. Pol. Monteprandone), DAVIDE AGOSTINI (già calciatore tesserato per la Soc. US Sambenedettese, attualmente tesserato per la Soc. SSD a r.l. Riccione Calcio 1929), PAOLO PAOLUZZI (già calciatore tesserato per la Soc. US Sambenedettese, attualmente tesserato per la Soc. SSD Folgore Falerone) E LE SOCIETA’ US SAMBENEDETTESE E POL. MONTEPRANDONE (nota n. 3983/302pf11-12/GR/mg dell’8.1.2013). Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti in rubrica, per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento): Cimmino Catullo, Mistretta Emidio e Loggi Sergio, “della violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art.96 delle N.O.I.F. e 33 Regolamento SGS (premio di preparazione) per aver in concorso tra loro, mediante l’artifizio di un fittizio trasferimento dei giovani calciatori Paoluzzi Paolo e Agostini Davide alla società Pol. Monteprandone, finalizzato, sin dall’origine, all’effettivo tesseramento dei giocatori in questione con la società U.S. Sambenedettese, eluso la disposizione di cui all’art. 96 N.O.I.F. allo scopo di non corrispondere e/o limitare i prescritti premi di preparazione dovuti alla società ASD Pro Calcio Ascoli, come meglio •descritto nella parte motiva”; Agostini Davide e Paoluzzi Paolo, “calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la società U.S. Sambenedettese, della violazione dell’art.1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F. e all’art. 33 Regolamento SGS (premio di preparazione) per aver accettato di essere tesserati per la società Pol. Monteprandone per un brevissimo lasso di tempo e senza disputare una sola gara per poi essere ceduti in prestito alla società U.S. Sambenedettese, con ciò favorendo l’elusione delle disposizioni di cui all’art. 96 N.O.I.F. allo scopo di non consentire e/o limitare la corresponsione dei prescritti premi di preparazione dovuti alla società ASD Pro Calcio Ascoli, come meglio recita la parte motiva”; U.S. Sambenedettese, “della violazione dell’art.4, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente, Sig. Cimmino Catello come meglio descritta nella parte motiva, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art..1, comma 5, C.G.S.”; Pol. Monteprandone, “sia ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente Sig. Mistretta Emidio, come meglio descritta nella parte motiva, sia ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per l’operato del proprio dirigente Cimmino Catello, sempre come meglio descritta nella parte motiva”. All’inizio della riunione odierna i deferiti Davide Agostini e Paolo Paoluzzi, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Davide Agostini e Paolo Paoluzzi, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per i Sigg. Davide Agostini e Paolo Paoluzzi, sanzione della squalifica per quattro giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a tre giornate;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le restanti parti deferite. La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale avv. Giua che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione: Inibizione per mesi sei e ammenda di € 500,00, in confronto di Catullo Cimmino; Inibizione per mesi sei e ammenda di € 500,00, in confronto di Mistretta Emidio; Inibizione per mesi sei e ammenda di € 500,00, in confronto di Loggi Sergio; Ammenda di € 1.000,00, in confronto della società US Sambenedettese, Ammenda di € 1.000,00, in confronto della società Pol. Monteprandone, I motivi della decisione L’istruttoria svolta al riguardo ha consentito di ricostruire la vicenda nei seguenti termini: 1) nell’estate del 2011 l’U.S. Sambenedettese, in persona del suo dirigente Catello Cimmino, avviava una trattativa con l’ASD Pro Calcio Ascoli, in persona del suo Presidente Giancarlo Romanucci, per conseguire la cessione di due giovani calciatori classe 94, Agostini Davide e Paoluzzi Palo; 2) le parti non raggiungevano l’accordo, in quanto ritenta troppo esosa la richiesta della società cedente ASD Pro Calcio Ascoli di percepire per il trasferimento il previsto “premio preparazione” (si assume 5/mila Euro per ogni calciatore); 3) nel settembre 2011 i due prefati calciatori, al termine del loro vincolo annuale, erano tesserati per la società Pol. Monteprandone e, dopo qualche giorno e senza aver disputato gare, trasferiti temporaneamente alla US Sambenedettese, con facoltà di questa di confermarli o no a fine stagione. La descritta triangolazione, quindi, proprio per l’intervento di una società di terza categoria (Pol. Monteprandone), ha sterilizzato l’aspettativa dell’ASD Pro Calcio Ascoli di conseguire il “premio preparazione” per i due giovani calciatori: se è vero che essa, sotto il profilo formale, appare ineccepibile, è altrettanto vero che si è così operato proprio per eludere il prescritto obbligo della U.S. Sambenedettese di corrispondere il citato premio. Ed infatti: la brevissima permanenza dei due atleti presso la Pol. Monteprandone, l’inspiegabile “amnesia” di costoro in ordine ai nomi di quegli “amici”, tesserati con la Pol. Monteprandone, che li avrebbero indotto a chiedere il tesseramento con questa società, inducono a ritenere che quanto posto in essere sia stato uno sciagurato espediente volto ad aggirare la normativa federale sul premio di preparazione, linfa vitale per quelle piccole società che tante energie dedicano alle scuole calcio, indispensabile serbatoio di alimentazione per la crescita qualitativa e quantitativa di questa disciplina sportiva. Non va sottaciuto, in conclusione, il profilo diseducativo della risoluzione in scrutinio per i due giovani calciatori, meritevoli di ben più felici esempi di vita nel segno di quei principi di lealtà e correttezza che devono connotare i loro comportamenti in campo e fuori. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Davide Agostini e Paolo Paoluzzi squalifica per tre giornate da scontarsi in gare ufficiali. Accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: inibizione per mesi 10 (dieci) in confronto di Catullo Cimmino; inibizione per mesi 10 (dieci) in confronto di Mistretta Emidio; inibizione per mesi 10 (dieci) in confronto di Loggi Sergio; ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) in confronto della società US Sambenedettese, ammenda di € 2.000,00 (duemila/00), in confronto della società Pol. Monteprandone,
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