F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (215) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO MUCCIANTE (calciatore tesserato per la Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl), ANTONIO MASCHIO (calciatore tesserato per la Soc. US Arzanese Srl) E LE SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO 1927 Srl E US ARZANESE Srl (nota n. 4506/271pf12-13/MS/vdb del 30.1.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (215) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO MUCCIANTE (calciatore tesserato per la Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl), ANTONIO MASCHIO (calciatore tesserato per la Soc. US Arzanese Srl) E LE SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO 1927 Srl E US ARZANESE Srl (nota n. 4506/271pf12-13/MS/vdb del 30.1.2013). La Commissione disciplinare nazionale visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 30.1.2013 nei confronti di: 1) il calciatore tesserato per la Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl Tiziano Mucciante, 2) il calciatore tesserato per l’US Arzanese Srl Antonio Maschio per rispondere entrambi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 CGS per aver dato luogo, nell’area di parcheggio dello stadio di L’Aquila ad una inopportuna ed accesa discussione per futili motivi, che faceva accorrere in loro favore i rispettivi colleghi, ma non si verificava la vera rissa tra gli stessi per il tempestivo intervento della Polizia di Stato e degli stewards di servizio che la impedivano. 3) la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl per rispondere, a titolo oggettivo, della violazione ascritta al proprio calciatore Tiziano Mucciante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 CGS; 4) la Società US Arzanese Srl per rispondere, a titolo oggettivo, della violazione ascritta al proprio calciatore Antonio Maschio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 CGS; All’inizio della riunione odierna i deferiti sig. Antonio Maschio e la Soc. US Arzanese Srl tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Maschio e la Soc. US Arzanese Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Maschio, sanzione della squalifica per due giornate ed ammenda di € 100,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a una giornata di squalifica ed ammenda di € 100,00; pena base per la Società US Arzanee Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.340,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue per le restanti parti deferite. La CD Nazionale, letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al calciatore sig. Mucciante Tiziano della sanzione di 2 giornate di squalifica, ed alla Società L’Aquila Calcio 1927 Srl quella dell’ammenda di € 2.000,00, mentre il difensore degli incolpati ha invocato il proscioglimento dei propri assistiti, osserva quanto segue. La relazione dell’addetto alla sicurezza della Soc. L’Aquila Calcio descrive compiutamente l’assurdo clima di violenza instauratosi al termine dell’incontro, che è sfociato, mentre i calciatori delle due squadre si portavano dagli spogliatoi al parcheggio interno allo stadio, in un acceso parapiglia. Il tutto ha avuto inizio dal rifiuto del Mucciante di stringere la mano al Maschio, suo avversario, con il quale durante la gara aveva avuto uno scontro di gioco seguito da un acceso diverbio; diverbio, aggravato da contatto fisico, ripetutosi all’uscita degli spogliatoi. A seguito di tale rifiuto il calciatore aquilano veniva aggredito dal suo antagonista e da altri giocatori dell’Arzanese, tanto da rendere necessario l’intervento dell’AD de L’Aquila Calcio, di agenti della Polizia di Stato e di una decina di stewards, uno dei quali, nel tentativo di dividere i contendenti, rimaneva ferito. L’accaduto è riportato con dovizia di particolari, nella relazione di Pubblica Sicurezza ed in quella dell’addetto della società ospitante; il fatto che della rissa non si faccia menzione nel referto arbitrale si giustifica considerando che essa ha avuto luogo quando la gara si era da tempo conclusa e lontana dal posto in cui il direttore di gara si trovava in quel frangente. Dagli atti presenti nel fascicolo risulta in maniera inequivoca la riconducibilità ai due deferiti della scintilla iniziale da cui è scaturito il parapiglia, essendo stati gli stessi identificati con certezza da numerosi testimoni. La loro responsabilità disciplinare è pertanto provata e deve essere dichiarata, al pari di quella oggettiva dei sodalizi per i quali sono rispettivamente tesserati. Va però evidenziato che la contestazione di cui al deferimento si limita a incolpare i due calciatori della inopportunità del lasciarsi andare ad una accesa discussione senza far più alcun riferimento al contatto fisico richiamato nella parte motiva della richiesta della Procura. A parere della Commissione però il comportamento dei deferiti integra la contestata violazione delle norme che impongono ai tesserati di tenere in ogni occasione un comportamento consono ai principi di lealtà, correttezza e probità. Infatti, il lasciarsi andare ad una animata discussione in un clima come quello venutosi a creare dopo la gara ricco di tensione ed alla presenza di molte persone già coinvolte in precedenti episodi venutisi a verificare durante la gara imponeva di evitare atteggiamenti che potessero generare nuovi incidenti. Dal che si ribadisce l’opportunità di sanzionare i deferiti. P. Q. M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Antonio Maschio squalifica per 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali ed ammenda di € 100,00 (cento/00); - US Arzanese Srl ammenda di € 1.340,00 (milletrecentoquaranta/00) Accoglie il deferimento e infligge al calciatore sig. Tiziano Mucciante la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00) ed alla Società L’Aquila Calcio 1927 Srl quella dell’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
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