F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (225) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SAMPINO (Agente di calciatori), MICHELE DE LUCIA (calciatore attualmente tesserato in prestito per la Soc. FC Francavilla) E LA SOCIETA’ SS BARLETTA CALCIO Srl (nota n. 4596/173pf12-13/GT/dl del 5.2.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013
(225) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SAMPINO (Agente di calciatori), MICHELE DE LUCIA (calciatore attualmente tesserato in prestito per la Soc. FC Francavilla) E LA SOCIETA’ SS BARLETTA CALCIO Srl (nota n. 4596/173pf12-13/GT/dl del 5.2.2013).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna:
-il rappresentante della Procura Federale avv. Giua che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione:
della squalifica di due gare, in confronto del calciatore De Lucia Michele,
dell’inibizione di mesi due, in confronto dell’agente di calciatori Sampino Giuseppe,
dell’ammenda di € 1.000,00, in confronto della società SS Barletta Calcio Srl -i difensori dei deferiti che hanno ribadito quanto sostenuto nelle loro memorie difensive, chiedendo il proscioglimento dei loro assistiti, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore De Lucia Michele, l’agente di calciatori Sampino Giuseppe e la società S.S. Barletta Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento):
De Lucia Michele, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt.29, comma 1 e 2, e 33 delle NOIF, ed in riferimento all’art.3, comma 1, del regolamento FIGC sugli agenti dei calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato con l’agente Sampino Giuseppe, non aveva lo status di calciatore professionista, essendo “giovane di serie”; Sampino Giuseppe, per comportamento non regolamentare, in violazione di principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento agli artt.3, comma 1 e 19, commi 3 e 7, del regolamento FIGC sugli agenti di calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione; S.S. BARLETTA CALCIO SRL, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, del C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato al momento dei fatti. I motivi della decisione Il deferimento non è fondato e, quindi, deve essere rigettato. Rileva che la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha osservato che (così testualmente) “Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall’art.3 secondo cui:”L’Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica”, e dall’art.23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell’art.33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori “giovani” che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall’art.23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, …è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell’introdurre con l’art.23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell’art.3 del Regolamento Agenti.” La Corte ha, in conclusione, evidenziato che “…qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l’assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata”.: Rileva che questa Commissione ha fatto proprio il principio di diritto sancito dalla Corte, come si evince dalle decisioni pubblicate in C.U. n. 70/CDN del 4.03.2013 e in C.U. n.78/CDN del 21.03.2013.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l’effetto, assolve De Lucia Michele, Sampino Giuseppe e la società SS Barletta Calcio Srl dagli addebiti in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.
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