F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (243) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (Presidente della Soc. ASD Pescara Calcio a 5 ora ASD Pescara) E LA SOCIETA’ ASD PESCARA CALCIO A 5 ora ASD PESCARA (nota n. 5020/357pf12- 13/GR/mg del 20.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (243) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (Presidente della Soc. ASD Pescara Calcio a 5 ora ASD Pescara) E LA SOCIETA’ ASD PESCARA CALCIO A 5 ora ASD PESCARA (nota n. 5020/357pf12- 13/GR/mg del 20.2.2013). Con atto del 20 febbraio 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente della società A.S.D. Pescara Calcio a 5 all'epoca dei fatti; e la società A.S.D. Pescara Calcio a 5 per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 1 co. 1 del C.G.S. in relazione agli arti 91 e 94 ter N.O.I.F. per avere, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, nonché, delle norme e principi generali che disciplinano i rapporti tra società e calciatori, nella propria qualità e nell'esercizio dei propri poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pescara Calcio a 5, adottato provvedimenti sanzionatori nei confronti di propri tesserati in violazione della normativa vigente di cui agli artt. 91 e 94 ter delle N.O.I.F.; la società A.S.D. Pescara Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 co. 1 del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. L’A.S.D. Pescara ha presentato memoria difensiva chiedendo il non luogo a provvedere in ordine al deferimento essendo intervenuti tra la società ed i calciatori un accordo transattivo in data 17 dicembre 2012, e i provvedimenti disciplinari in questione non avevano avuto concreta attuazione. All’udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della inibizione per un anno per Iannascoli Fabrizio e dell’ammenda di € 2.000,00 per la società A.S.D. Pescara Calcio a 5. Il deferimento è solo parzialmente fondato. Il procedimento trae origine dall'esposto-denuncia, pervenuto alla Procura Federale in data 31 ottobre 2012, con il quale, per il tramite del proprio legale di fiducia,i calciatori Correia Douglas, Campagnaro Rodrigo e Martino Antonino, tesserati per la stagione sportiva in corso per la società A.S.D. Pescara Calcio a 5 militante nel Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A, significavano all'Ufficio, per le eventuali determinazioni di propria competenza, di essere stati, per motivi di carattere disciplinare, dalla suddetta Società "esonerati" dal poter partecipare agli allenamenti e ad ogni altra attività agonistica, nonché, contestualmente, sanzionati pecuniariamente in misura, rispettivamente di € 780,00, € 937,00 ed € 495,00. Dalle indagini svolte dalla Procura Fedrrale è emerso che i calciatori Correia Douglas, Campagnaro Rodrigo e Martino Antonino sono stati tesserati per la stagione sportiva in corso dalla società A.S.D. Pescara Calcio a 5; gli stessi nel mese di ottobre del trascorso anno solare (2012) sono stati raggiunti da provvedimenti di carattere disciplinare adottati nei loro confronti dalla società A.S.D. Pescara Calcio a 5; tali provvedimenti sono consistiti, per ciascuno degli anzidetti calciatori, nell'applicazione di una sanzione pecuniaria con contestuale sospensione dal poter partecipare agli allenamenti e ad ogni altra attività agonistica; le comunicazioni scritte con le quali la società A.S.D. Pescara Calcio a 5 ha informato i propri tesserati della avvenuta applicazione nei loro confronti delle sopradette sanzioni sono motivate unicamente con "causa provvedimenti disciplinari". Gli adottati provvedimenti sanzionatori, contrariamente a quanto affermato nell’atto di deferimento, sono stati debitamente comunicati alla Divisione Calcio a Cinque in data 19 ottobre 2012 per quanto di loro diretta e specifica competenza. Il medesimo deferimento non specifica in che modo le sanzioni pecuniarie in questione irrogate dalla società deferita, abbia influito sul trattamento economico dei calciatori colpiti dalla sanzione stessa, essendo di per sé le sanzioni pecuniarie legittimamente applicabili. E’ invece certamente illegittima la sanzione della sospensione dalla attività essendo questa contraria al dovere delle società, indicato dall’art. 91 delle N.O.I.F., di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva. Tale provvedimento sanzionatorio, d’altra parte, è stato adottato "motu proprio", ossia, direttamente dall'anzidetta Società e risulta, da un lato, quanto alle ragioni poste a suo sostegno e fondamento, all'evidenza sfornita di una adeguata e concreta motivazione per essere stato accompagnati solamente da una generica dicitura "causa provvedimenti disciplinari”. Ritenuto, pertanto, che il provvedimento sanzionatorio in parola è stato adottato in violazione della vigente normativa (artt. 91 N.O.I.F.), cosi come peraltro, integrata anche dalla consolidata prassi consuetudinaria venuta formandosi al riguardo, la quale nel fare, innanzitutto, divieto alle società di poter assumere direttamente e autonomamente provvedimenti sanzionatori, pone a carico delle stesse, con riferimento all'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari di natura diversa da quella pecuniaria e, in special modo, nell'ipotesi di deliberata sospensione di un tesserato dalla partecipazione all'attività agonistica, un cogente onere di effettiva e concreta motivazione di questi ultimi, non solo, più in generale, a tutela del diritto di ciascun incolpato di poter, ai fine di una adeguata difesa, conoscere l'oggetto e il contenuto reali delle contestazioni ad esso rivolte, ma, più nello specifico, dell'obbligo imposto alle società di assicurare a ciascun proprio tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva. La descritta condotta va valutata come certamente censurabile in quanto tale da aver concretato una violazione di carattere disciplinare. Va poi considerato che la stessa va ascritta al Presidente della A.S.D. Pescara Calcio a 5, all'epoca dei fatti Sig. Fabrizio lannascoli, stante la propria veste di soggetto firmatario dei provvedimenti disciplinari in argomento ed a ciò, per l'effetto, consegue, ex art. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta della Società medesima per l'operato del proprio massimo dirigente. Di nessun rilievo ai fini del presente procedimento sono gli accordi intervenuti con i calciatori allegati alla memoria difensiva della società deferita, essendo comunque i medesimi intervenuti in epoca successiva ai fatti contestati. Quanto al trattamento sanzionatorio, in relazione all’entità delle infrazioni commesse, si ritengono eque quelle indicate in dispositivo. P.Q.M. LA Commissione accoglie il deferimento ed irroga a Iannascoli Fabrizio la sanzione di mesi quattro di inibizione ed alla ASD Pescara Calcio a 5 ora ASD Pescara la sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
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