F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013 (221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIARA DONATI (calciatrice tesserata per la Soc. Futsal Ternana Calcio a Cinque), RAFFAELE BASILE (Presidente della Soc. ASD Futsal Ternana Calcio a Cinque), e la Società ASD FUTSAL TERNANA CALCIO A CINQUE (nota n. 4600/287pf12-13/GT/dl del 5.2.2013)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013
(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIARA DONATI (calciatrice tesserata per la Soc. Futsal Ternana Calcio a Cinque), RAFFAELE BASILE (Presidente della Soc. ASD Futsal Ternana Calcio a Cinque), e la Società ASD FUTSAL TERNANA CALCIO A CINQUE (nota n. 4600/287pf12-13/GT/dl del 5.2.2013)
Il deferimento
Con provvedimento del 05.02.2013, il Procuratore federale ha deferito avanti a questa Commissione:
- la Sig.ra Chiara Donati, calciatrice della ASD Futsal Ternana Calcio a 5, per rispondere “della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 39 delle NOIF e 10, commi 1 e 2 del CGS, perché, in costanza di tesseramento con il Foligno Calcio Femminile partecipava, senza averne titolo, ad allenamenti e a due gare amichevoli con la Futsal Ternana Calcio a 5 (ossia Futsal Ternana Calcio a 5 – Real Anzona del 17.09.2012 e Futsal Ternana Calcio a 5 – Caffè Portos del 24.09.2012)”; - il Sig. Raffaele Basile Presidente della ASD Futsal Ternana Calcio a 5 per rispondere “della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 39 delle NOIF e 10, commi 1 e 2 del CGS, perché, pur essendo a conoscenza del tesseramento con il Foligno Calcio Femminile della calciatrice Donati Chiara, permetteva che quest’ultima partecipasse ad allenamenti e fosse impiegata in due gare amichevoli con la Futsal 7 Ternana Calcio a 5 (ossia Futsal Ternana Calcio a 5 - Real Anzona del 17.09.2012 e Futsal Ternana Calcio a 5 - Caffè Portos del 24.09.2012)”; - e la ASD Futsal Ternana Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta – ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS – in relazione alla condotta più sopra scritta al proprio Presidente Raffaele Basile. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha concluso per l’affermazione la responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguente sanzioni: - Chiara Donati: squalifica per 3 (tre) giornate di gara - Raffaele Basile: inibizione per 30 (trenta) gg ed Euro 100,00 di ammenda - ASD Futsal Ternana Calcio a 5: ammenda di Euro 250,00 Nessuno è comparso per i deferiti, né gli stessi avevano faTto pervenire memorie difensive. I motivi della decisione Il deferimento è fondato. Le condotte ascritte ai soggetti deferiti non sono in contestazione in punto di fatto.Tanto la calciatrice Chiara Donati, quanto il Presidente dell’ASD Futsal Ternana Calcio a 5 Raffaele Basile, hanno, infatti - nel corso dell’istruttoria - ammesso la partecipazione della calciatrice alle gare amichevoli. Quest’ultima, invero, ha poi negato di aver partecipato anche agli allenamenti della squadra ASD Futsal Ternana Calcio a 5, ma la relativa circostanza è stata espressamente ammessa, in funzione concludente, dallo stesso Presidente della Società. Altrettanto pacifica è la piena validità del tesseramento per variazione di attività della calciatrice Chiara Donati con la ASD Futsal Ternana Calcio a 5, regolarmente compiuto con le modalità di cui alla Circolare n. 49 della L.N.D. del 15.06.2012 in data 01.10.2012 Tuttavia tale tesseramento per variazione di attività è intervenuto successivamente alla condotta contestata. L’art. 118 delle NOIF consente ai tesserati delle Società di calcio a undici – nei tempi e con le modalità prescritte dalla medesima disposizione e della circolare n. 49 sopra richiamata – di variare l’attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa società di calcio a 5, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente società di calcio a undici, e viceversa (variazione di attività da calcio a cinque a calcio a undici). La variazione di attività – che, una volta eseguita, permette di svolgere l’attività sportiva esclusivamente a favore della Società in favore della quale è stata compiuta la variazione – deve essere richiesta mediante compilazione e deposito, ovvero invio – con avviso di ricevimento – di apposito modulo alla Lega, ai Comitati e alle Divisioni nei termini previsti. La data di deposito e/o di invio della richiesta (art. 118, co. 6 NOIF), ovvero (a stare alla più sopra richiamata circolare n. 49 che dispone l’attuazione dell’art 118 co 6 NOIF in termini, invero, non del tutto conformi alla medesima) il giorno successivo a essa individua il termine di decorrenza degli effetti del tesseramento e della variazione di attività. Solo a far corso da questo momento, dunque, possono dirsi perfezionati il tesseramento e la variazione di attività. Considerato, pertanto, che il tesseramento/variazione di attività della calciatrice Chiara Donati favore della ASD Futsal Ternana Calcio a 5 si è perfezionato – a’ termini della richiamata normativa – solo in data 01.10.2012, e che esso – giusta le norme che lo regolano e i principi di questo ordinamento – non può operare retroattivamente, né assumere efficacia sanante e/o scriminante, l’anteriore partecipazione agli allenamenti e alle gare amichevoli, in assenza del nullaosta della Società (ASD Foligno Calcio Femminile) presso la quale calciatrice risultava all’epoca ancora esclusivamente tesserata, è da considerarsi avvenuta senza titolo, e in violazione delle disposizioni richiamate nell’atto di deferimento. Da ciò consegue la responsabilità della calciatrice Chiara Donati e del Presidente dell’ASD Futsal Ternana Calcio a 5 Raffaele Basile. Alla affermazione di responsabilità del sig. Raffaele Basile - atteso il rapporto organico che lo lega alla ASD Futsal Ternana Calcio a 5 - consegue la responsabilità in via diretta della seconda, giusta quanto previsto dagli artt. 4 co. 1 e 5 co. 2, CGS. Nella graduazione delle relative sanzioni si è tenuto conto (i) della tenuità della violazione, anche con riferimento al limitato periodo di protrazione della irregolarità accertata (ii) della condotta processualmente corretta mantenuta dal Presidente il Sig. Raffaele Basile (iii) della negazione da parte della calciatrice dell’addebito di partecipazione agli allenamenti ammesso, invece, dallo stesso Presidente P.Q.M. Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate, e, per l’effetto, infligge a Chiara Donati la sanzione della squalifica per giorni 30 (trenta); a Raffaele Basile la sanzione della inibizione per 1 (uno) mese; alla Società ASD Futsal Ternana calcio a 5 la sanzione della ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta,00).
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