F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO OTTAIANO (Agente di calciatori), SANTE GIACINTI (all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato in prestito per la soc. Vigor Lamezia S.r.l.) e la Società VIGOR LAMEZIA S.R.L. (nota n. 5466/426pf12-13/AM/ma dell’8.3.2013)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO OTTAIANO (Agente di calciatori), SANTE GIACINTI (all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato in prestito per la soc. Vigor Lamezia S.r.l.) e la Società VIGOR LAMEZIA S.R.L. (nota n. 5466/426pf12-13/AM/ma dell’8.3.2013) La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna: il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione della squalifica di 2 (due) gare e dell’ammenda di € 2500,00, in confronto del calciatore Giacinti Sante, della sospensione della licenza di mesi due e dell’ammenda di € 5000,00 in confronto dell’agente di calciatori Ottaiano Antonio; dell’ammenda di € 1500,00, in confronto della Vigor Lamezia srl: letta la memoria difensiva dei difensori del deferito Giacinti, che hanno concluso per il proscioglimento del loro assistito, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore Giacinti Sante, l’agente di calciatori Ottaiano Antonio e la società Vigor Lamezia srl per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento): Giacinti Sante, “della violazione di cui all’art.1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt.29, comma 1 e 2, e 33 delle NOIF, per essersi qualificato “professionista” al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Antonio Ottaiano senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante come meglio specificato nella parte motiva”; Ottaiano Antonio, “della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art.3, comma 1, e 19 commi 3 e 5 del vigente Regolamento Agenti, per aver omesso di accertare l’effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato come meglio specificato nella parte motiva”; Vigor Lamezia srl, “a titolo di responsabilità oggettiva, a sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato”. I motivi della decisione Il deferimento non è fondato e, quindi, deve essere rigettato. In primo luogo occorre considerare che la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha osservato che (così testualmente) “Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall’art.3 secondo cui:”L’Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica”, e dall’art.23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell’art.33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori “giovani” che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall’art.23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, …è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell’introdurre con l’art.23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell’art.3 del Regolamento Agenti.” La Corte ha, in conclusione, evidenziato che “…qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l’assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata”.: Rileva che questa Commissione ha fatto proprio, anche perché condiviso, il principio di diritto sancito dalla Corte, come si evince dalle decisioni pubblicate in C.U. n. 70/CDN del 4.03.2013, in C.U. n.78/CDN del 21.03.2013. e in C.U. n.80/CDN. In questo contesto, quindi, occorre inquadrare la violazione contestata e considerare che il vigente art. 16 del Regolamento agenti di calciatori prescrive testualmente che “A pena di inefficacia, l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA”. Rileva che il modulo in questione, nel solco di quanto prescritto dall’art.3 del citato Regolamento, non contempla il caso che l’incarico possa essere conferito da un calciatore “non professionista”, ragion per cui l’imposto uso di tale modulo –a pena di inefficacia- obbliga il calciatore a qualificarsi “professionista”, ancorché non rivesta tale status, al solo fine del conferimento del mandato all’agente. Consegue che nella fattispecie in scrutinio, attesa la piena legittimità del mandato per i motivi innanzi illustrati, non è dato riscontrare la contestata violazione. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie Ottaiano Antonio, Giacinti Sante e la Vigor Lamezia srl dagli addebiti in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.
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