• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013
(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5650/661pf12- 13/GT/dl del 14.3.2013)
(262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5648/660pf12- 13/GT/dl del 14.3.2013)3
(263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5647/659pf12- 13/GT/dl del 14.3.2013)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013
(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5650/661pf12- 13/GT/dl del 14.3.2013)
(262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5648/660pf12- 13/GT/dl del 14.3.2013)3
(263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5647/659pf12- 13/GT/dl del 14.3.2013)
Il deferimento
La Procura Federale della F.I.G.C., con lettere n.5647/659, n.5648/660 e n.5650/661 datate 14 marzo 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente e legale rappresentante, pro tempore, della società A.S.D. Civitavecchia 1920, signor Luca Petrini, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere n.154/12, n.170/12 e n.175/12 emesse nella seduta del 1 dicembre 2012 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta società e tre propri allenatori, Aldo Gardini, Sergio Pirozzi e Giuseppe Petrelli. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni addebitabili al proprio presidente, la Procura ha deferito anche la società A.S.D. Civitavecchia 1920. In via preliminare, questa Commissione a richiesta delle parti dispone che i tre procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva in quanto riguardano le stesse parti e la stessa fattispecie. Nulla osta da parte del rappresentante della Procura. Nel merito, i tre allenatori avevano presentato ricorso a detto Collegio Arbitrale, che nella riunione del 1 dicembre 2012, accogliendoli, ha dichiarato l'obbligo della società di corrispondere rispettivamente: al Gardini, la somma di euro 4.500 oltre agli interessi legali pari ad euro 68,00, quale mancato pagamento di mensilità scadute relative ad un premio di tesseramento concordato con regolare scrittura privata redatta in data 2 settembre 2011 e depositata il 16 successivo; al Pirozzi la somma di euro 14.790,00 oltre gli interessi legali pari ad euro 250,00, quale mancato pagamento di alcune mensilità relative al premio di tesseramento e del rimborso previsto all'art.2b dell'accordo economico per il periodo in cui ha svolto l'attività di allenatore, sottoscritto e regolarmente depositato in data 2 settembre 2011; al Petrelli, la somma di euro 20.000,00 oltre gli interessi legali pari ad euro 300,00, relativa all'intero ammontare del premio di tesseramento, non corrisposto, previsto dal contratto economico sottoscritto dalle parti il 4 settembre 2010 e regolarmente depositato il 6 successivo. In tutti i giudizi, la Società, pur invitata, non ha ritenuto controdedurre. Le delibere, inappellabili ed immediatamente esecutive nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., collegato all'art. 8, comma 15, del C.G.S., risultano formalmente notificate con lettera raccomandata del 10 dicembre 2012, ricevuta dalla società il 9 gennaio 2013. La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico. L'inadempimento pertanto è da ascrivere al signor Luca Petrini, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società stessa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S. I motivi della decisione Nel corso della riunione del 10 aprile 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 18 (diciotto) di inbizione per il sig.Petrini Luca; punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva per la Soc. A.S.D. Civitavecchia 1920. Per le parti, è intervenuto l’avv.Flavia Tortorella, che in sintesi ha illustrato la situazione deficitaria ereditata dall’attuale gestione della società che è tutt’ora in fase di assestamento organico. L’avvocato ha anche presentato una documentazione acquisita agli atti, che evidenzia la volontà di procedere a transazione, ancorchè tardiva, delle pendenze. Chiede infine di contenere al minimo le sanzioni. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta, rispettivamente in relazione all'art. 8 comma 10 e art. 8 comma 9 del C.G.S. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, e valutata la linea difensiva si ritengono congrue quelle di seguito indicate, trattandosi di tre inadempimenti riuniti per connessione P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: Luca Petrini, Presidente e legale rappresentante pro tempore della società: l'inibizione di mesi 9 (nove); Società A.S.D. Civitavecchia 1920: la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica generale, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
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(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5650/661pf12- 13/GT/dl del 14.3.2013)
(262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5648/660pf12- 13/GT/dl del 14.3.2013)3
(263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (Presidente e Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Civitavecchia 1920) e la Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 5647/659pf12- 13/GT/dl del 14.3.2013)"