F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (268) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl), RAFFAELE DI GABRIELE (Presidente del Collegio Sindacale della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl (nota n. 5785/563pf12-13/SP/blp del 20.3.2013). (269) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl), RAFFAELE DI GABRIELE (Presidente del Collegio Sindacale della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl (nota n. 5786/571pf12-13/SP/blp del 20.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (268) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl), RAFFAELE DI GABRIELE (Presidente del Collegio Sindacale della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl (nota n. 5785/563pf12-13/SP/blp del 20.3.2013). (269) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl), RAFFAELE DI GABRIELE (Presidente del Collegio Sindacale della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl (nota n. 5786/571pf12-13/SP/blp del 20.3.2013). A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 28/01/2013, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della società sportiva Calcio Portrogruaro Summaga Srl la specifica responsabilità disciplinare connessa al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo IV, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, c. 3, C.G.S. Di qui, dunque, l'attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva (art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.) in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte (come meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante protempore, Sig.ra Cristiana Specchia, nonché al Sig. Raffaele Di Gabriele, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale del Calcio Portrogruaro Summaga Srl. Inoltre, a seguito di segnalazione effettuata, con nota del 28/01/2013, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha anche rilevato a carico della società sportiva Calcio Portogruaro Summaga Srl la specifica responsabilità disciplinare connessa al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, c. 3, CGS. Di qui, dunque, l'attivazione dei procedimenti disciplinari nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva (art. 4, commi 1 e 2, CGS) in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte (come meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante protempore, Sig.ra Cristiana Specchia, nonché al Sig. Raffaele Di Gabriele, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale del Calcio Portrogruaro Summaga Srl. La CD Nazionale preliminarmente riunisce i due procedimenti con l’accordo delle parti. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi cinque di inibizione nei riguardi della Sig.ra Cristiana Specchia; - mesi tre di inibizione nei riguardi del Sig. Raffaele Di Gabriele; - ammenda di € 7.000,00 e penalizzazione di punti 2 (due) nei riguardi del Calcio Portogruaro Summaga Srl da scontarsi nella corrente stagione sportiva. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte alla Sig.ra Specchia e al Sig. Di Gabriele e, per essi, al Calcio Portogruaro Summaga Srl non sussistono. Infatti, quanto al contestato mancato pagamento degli emolumenti in favore dei tesserati, con riferimento alle mensilità di settembre 2012 e di ottobre 2012, la richiamata società sportiva ha fornito adeguato riscontro probatorio in ordine alla formalizzazione avvenuta in sede sindacale, sia pure in limine rispetto alla data del 17.12.2012 (termine ultimo di scadenza ai fini del regolare perfezionamento dell'adempimento oggetto di contestazione), di ben trenta accordi di rinuncia alle proprie spettanze economiche (relative alle suindicate mensilità) da parte di altrettanti tesserati, con esclusione di soli due di essi, ovvero del Sig. Ettore Franzoso e del Sig. Giuseppe Zampano, regolarmente e tempestivamente retribuiti con riferimento alle predette mensilità, oltre che del tesserato Sig. Mirko Giacobbe il quale aveva rinunciato alle mensilità di ottobre 2012 e novembre 2012, dopo aver regolarmente percepito quella di settembre 2012. Invero, trattasi di rinunce legittimamente convenute tra la compagine societaria deferita e i propri tesserati, sia sotto il profilo della regolarità formale che della tempestività (rectius, trattasi di transazioni essenzialmente fondate sul c.d. “aliquid datum aliquid retentum”, atteso che a fronte della rinunce, il Calcio Portogruaro Summaga Srl si é impegnato a destinare i ricavi da c.d. “minutaggio” alla soddisfazione delle residuali obbligazioni contrattuali sino alla scadenza di ciascun rapporto negoziale in essere). Più analiticamente, questa Commissione osserva che le conciliazioni sono state perfezionate in sede sindacale, come del resto si evince dai verbali redatti il 17.12.2012 prodotti in giudizio, con l'effettiva assistenza di tutti gli interessati da parte dei rappresentanti sindacali Sig. Athos Di Stefano e Sig. Diego Marini, delegati CISLFISASCAT (comprensorio di Udine), ai quali era stata conferita regolare delega, ratificata e confermata con la sottoscrizione contestuale del relativo verbale. La conciliazione di cui trattasi, intervenuta secondo i termini e le modalità richiamate, evidentemente, si sottrae al regime di impugnabilità di cui all'art. 2113 c.c. Per quanto ampiamente rappresentato e, peraltro, anche in linea con un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale domestico, questa Commissione ritiene che, alla data del 17.12.2012, essendo venuto meno il rapporto creditizio nei riguardi dei predetti trenta tesserati, la società sportiva deferita avrebbe dovuto documentare l'avvenuta corresponsione degli emolumenti spettanti, per le mensilità di settembre 2012 e ottobre 2012, ai soli tesserati Sig. Franzoso e Sig. Zampano, e, con riferimento alla sola mensilità di settembre, al Sig. Giacobbe. La predetta circostanza si é pacificamente verificata, per cui prive di fondamento e, quindi, da rigettare, sono le doglianze relative alla violazione, prevista e punita dall'art. 8, c. 1, CGS, asseritamente perpetrata, nelle rispettive qualità, dalla Sig.ra Specchia e dal Sig. Di Gabriele per avere reso, in data 17.12.2012, una dichiarazione non veridica relativamente all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2012 e di ottobre 2012, nel termine perentoriamente all'uopo stabilito dalla normativa federale. Ora, non dovendo la società sportiva deferita documentare la regolare e tempestiva corresponsione delle spettanze economiche maturate da tutti i propri tesserati con riferimento alle mensilità di settembre 2012 e di ottobre 2012 ma, come osservato, esclusivamente da tre soli di essi, la medesima compagine societaria non poteva che essere esonerata anche dall'obbligo di documentare l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi e pertinenti ai richiamati emolumenti, se non ovviamente, rispetto alle posizioni dei Signori Franzoso, Zampano e Giacobbe. Di conseguenza, anche sotto tale profilo da ultimo richiamato, parimenti prive di fondamento e, quindi, da rigettare sono le doglianze relative alla violazione, prevista e punita dall'art. 8, c. 1, CGS, asseritamente perpetrata, nelle rispettive qualità, dalla Sig.ra Specchia e dal Sig. Di Gabriele per avere reso, in data 17.12.2012, una dichiarazione non veridica relativamente all'avvenuto pagamento di tutte le ritenute IRPEF e i contributi INPS, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2012 e di ottobre 2012, nel termine perentoriamente all'uopo stabilito dalla normativa federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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