F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (277) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO RUSSOLILLO (calciatore attualmente svincolato), MICHELE PELLICANI (dirigente della Soc. AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETA’ AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 5925/723pf12-13/AA/ac del 25.3.2013). (278) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POTRONE (calciatore attualmente svincolato), MICHELE PELLICANI (dirigente della Soc. AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETA’ AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 5943/724pf12-13/AA/ac del 25.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013
(277) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO RUSSOLILLO (calciatore attualmente svincolato), MICHELE PELLICANI (dirigente della Soc. AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETA’ AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 5925/723pf12-13/AA/ac del 25.3.2013).
(278) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POTRONE (calciatore attualmente svincolato), MICHELE PELLICANI (dirigente della Soc. AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETA’ AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 5943/724pf12-13/AA/ac del 25.3.2013).
Per una migliore comprensione dei casi portati a cognizione di questa Commissione, occorre premettere che l’art. 40 NOIF, recante norme afferenti le limitazioni del tesseramento calciatori, prevede al comma terzo che “il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una Provincia di altra Regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento – aggiunge la norma – potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’attività giovanile e scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore”. Per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico, il Presidente Federale, ai sensi del successivo comma 3 bis dello stesso articolo, “potrà altresì concedere deroghe in favore delle società”. “Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati – prosegue la norma – dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e dal parere del Settore per l’attività giovanile e scolastica (…)”. Ciò posto, la Procura Federale, con due distinti atti del 25 marzo 2012, che vanno riuniti e trattati congiuntamente per ragione di connessione, traendo spunto da altrettante informative della Segreteria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, aveva accertato in capo alla Società AS Andria Bat Srl l’irregolare partecipazione a gare del Campionato Allievi Nazionali stagione sportiva 2012/2013 dei calciatori a nome Potrone Giuseppe e Russolillo Claudio, le cui istanze per il tesseramento in deroga ai sensi del richiamato art. 40 comma 3 bis NOIF erano state respinte in quanto presentate dalla Società oltre il termine del 15 novembre 2012, con conseguente inefficacia del tesseramento. Più in particolare, avevano irregolarmente partecipato perché privi di tesseramento il Potrone alle gare del 14 ottobre ed 11 novembre 2012, il Russolillo alla gara del 27 ottobre 2012, di guisa che la Procura Federale deferiva a questa Commissione i due suddetti calciatori per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, nonché la Società A.S. Andria Bat srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Veniva altresì deferito il sig. Pellicani Michele per la medesima violazione contestata ai calciatori, in quanto, nella sua qualità di dirigente accompagnatore della squadra Allievi della Società AS Andria Bat Srl, aveva sottoscritto le distinte delle gare in oggetto, dichiarando così che tutti i calciatori partecipanti erano regolarmente tesserati per la società che li utilizzava e quindi anche il Potrone ed il Russolillo, che si trovavano invece in posizione irregolare. Con ulteriore responsabilità oggettiva della Società. Alla riunione odierna la Procura Federale, la AS Andria Bat Srl ed il Pellicani Michele, questi ultimi a mezzo del proprio nominato difensore munito della delega a patteggiare, hanno proposto l’istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, che questa Commissione ha ritenuto congruo. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Michele Pellicani e la Soc. AS Andria Bat Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Michele Pellicani sanzione della inibizione per giorni sessanta, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni quaranta; pena base per la Società AS Andria Bat Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) ed ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla penalizzazione di punti 1 (uno) e ammenda di € 670,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dibattimento è pertanto proseguito per la posizione dei soli calciatori Potrone Giuseppe e Russolillo Claudio, per i quali la Procura Federale ha chiesto irrogarsi la squalifica di 1 gara ufficiale per il Russolillo e di 2 gare ufficiali per il Potrone. La Commissione, disposta la riunione dei procedimenti, osserva quanto segue. Risulta documentalmente provata, in quanto ammessa dalla stessa Società, la circostanza del mancato rispetto del termine del 15 novembre 2012, previsto dall’art. 40 comma 3 bis NOIF per la richiesta del tesseramento in deroga, che la Società ha motivato sulla scorta di propri problemi organizzativi, che le avevano impedito il tempestivo inoltro di detta richiesta. La natura perentoria del termine posto dalla norma e l’ammissione della sua inosservanza da parte della Società AS Andria Bat Srl rendono suscettibile di accoglimento il deferimento dei due calciatori. Tuttavia, la giovane età dei calciatori medesimi e la particolarità della norma violata, inducono questa Commissione a non recepire le proposte punitive della Procura Federale e di sanzionare gli stessi con la semplice ammonizione di cui all’art. 19 comma 1 inciso a) CGS. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Michele Pellicani inibizione per giorni 40 (quaranta); - AS Andria Bat Srl penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel Campionato Allievi Nazionali 2012/2013 ed ammenda di € 670,00 (seicentosettanta/00). Accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, infligge ai calciatori, attualmente svincolati, Potrone Giuseppe e Russolillo Claudio la sanzione dell’ammonizione.
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