F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (258) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO TONETTO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Derthona FBC 1908 Srl) E DELLA SOCIETA’ DERTHONA FBC 1908 Srl (nota n. 5591/709pf12-13/AM/ma del 13.3.2013). (259) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO TONETTO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Derthona FBC 1908 Srl) E DELLA SOCIETA’ DERTHONA FBC 1908 Srl (nota n. 5592/710pf12-13/AM/ma del 13.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013
(258) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO TONETTO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Derthona FBC 1908 Srl) E DELLA SOCIETA’ DERTHONA FBC 1908 Srl (nota n. 5591/709pf12-13/AM/ma del 13.3.2013).
(259) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO TONETTO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Derthona FBC 1908 Srl) E DELLA SOCIETA’ DERTHONA FBC 1908 Srl (nota n. 5592/710pf12-13/AM/ma del 13.3.2013).
A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 18/02/2013, dal Segretario del Dipartimento Interregionale, il Procuratore Federale Vicario ha rilevato a carico del Derthona FBC 1908 la responsabilità disciplinare in ordine al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 94 ter, c. 11, NOIF, non avendo detta compagine societaria provveduto all'effettuazione del pagamento dell'importo complessivo di € 20.802,34 in favore del proprio tesserato, Sig. Luigi Cicino, così come disposto dalla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND con provvedimento del 28.11.2012, comunicato alle parti in data 29.11.2012. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della richiamata società sportiva deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, C.G.S.), per le violazioni ascritte (come meglio individuata in seno all'atto di deferimento) al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Flavio Tonetto, parimenti sottoposto all'odierno procedimento disciplinare. Inoltre, a seguito di segnalazione effettuata, con nota del 18/02/2013, dal Segretario del Dipartimento Interregionale, il Procuratore Federale Vicario ha rilevato a carico del Derthona FBC 1908 anche la responsabilità disciplinare in ordine al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 94 ter, c. 13, NOIF, non avendo detta compagine societaria provveduto all'effettuazione del pagamento dell'importo complessivo di € 18.512,40 in favore del proprio tesserato (allenatore), Sig. Cristiano Bacci, così come disposto dal Collegio Arbitrale istituito presso la LND con provvedimento del 01.12.2012, comunicato alle parti in data 10.12.2012. Di qui il procedimento disciplinare attivato anche nei riguardi della richiamata società sportiva deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, C.G.S.), per le violazioni ascritte (come meglio individuata in seno all'atto di deferimento) al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Flavio Tonetto, parimenti sottoposto all'odierno procedimento disciplinare. All’inizio della riunione odierna, previa riunione dei procedimenti per connessione soggettiva ed oggettiva, il sig. Tonetto, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Flavio Tonetto tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Flavio Tonetto, sanzione della inibizione per mesi dodici, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi otto di inibizione;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le restanti parti deferite. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Tonetto e, per esso, al Derthona FBC 1908 risultano comprovate per tabulas, con la conseguenza che, ai fini esimenti, le argomentazioni difensive prospettate si manifestano del tutto irrilevanti e, quindi, infondate. Invero, la mancata tempestiva esecuzione dei pagamenti da parte del Derthona FBC 1908 in favore dei due propri tesserati, così come rispettivamente disposti dalla CAE istituita presso la LND (quanto alla posizione del Sig. Cicino) e dal Collegio Arbitrale istituito presso la LND (quanto alla posizione del Sig. Bacci) ha senza dubbio integrato gli estremi delle specifiche violazioni disciplinari individuate nei riguardi di detta società sportiva e ascrivibile al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la stessa. Pertanto, al riguardo, la Società Derthona FBC 1908 non può essere esentata da alcuna responsabilità. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzioni della inibizione per mesi 8 (otto) al sig. Flavio Tonetto. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, uno per ciascuna violazione, alla Soc. Derthona FBC 1908, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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