F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (264) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO PENNISI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Acireale Calcio 1946 Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl (nota n. 5665/743pf12-13/AM/ma del 14.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (264) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO PENNISI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Acireale Calcio 1946 Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl (nota n. 5665/743pf12-13/AM/ma del 14.3.2013). La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 5665/743 del 14 marzo 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente e legale rappresentante, pro tempore, della società SSD Acireale Calcio 1946, Pennisi Rosario, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S., per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (CAE), prot. n. 59 del 10 gennaio 2013, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società ed il calciatore Aiello Ciro. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la società SSD Acireale 1946. In via preliminare, va precisato che detta società all’atto dell’ iscrizione al campionato di Serie D per l'anno 2011-2012 ha comunicato che nella riunione del Consiglio Direttivo del 21 giugno 2011 sono state attribuite le cariche di presidente a Pennisi Rosario, di Presidente onorario a Cardaci Gustavo, di vice Presidente a Raneri Sebastiano, di amministratore delegato a Cocuzza Massimino Giuseppe Eros, di direttore responsabile e segretario a Marino Mario, di cassiere a Grasso Sebastiano, mentre i consiglieri sono Messina Carmelo, Grasso Sebastiano, Oliveri Salvatore Mario, Lombardo Santo Francesco, Manfrè Vincenzo. Il 10 marzo 2012 il sig. Marino Mario ha comunicato però le proprie dimissioni. All’atto dell’iscrizione al Campionato di Serie D per la stagione successiva, la società ha poi comunicato che nella riunione del Consiglio Direttivo del 21 giugno 2012 sono rimaste invariate le cariche di presidente, di vice presidente e di amministratore delegato, mentre la carica di direttore responsabile è stata assunta da Leonardo Pasquale. Anche i consiglieri sono rimasti invariati, con l’unica eccezione di Lombardo Santo Francesco che non figura più nel Consiglio Direttivo. Nel merito, va osservato che il calciatore Aiello Ciro aveva presentato ricorso alla C.A.E. in data 3 ottobre 2012 per il recupero del residuo importo fra quanto concordato in sede di accordo economico con la società SSD Acireale Calcio 1946 e quanto effettivamente percepito, pari ad euro 3.300,00, relativamente alla stagione sportiva 2010/2012. La CAE aveva accolto il ricorso e, rilevato che la controparte non aveva presentato alcuna memoria difensiva, aveva accertato il credito del ricorrente nella misura di 3.300,00 euro. La decisione, non impugnata innanzi alla Commissione Vertenze Economiche e di conseguenza immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società S.S.D. Acireale Calcio 1946 in data 15 gennaio 2013. La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS. Né il presidente Pennisi Rosario né la società sopraindicata hanno inviato note difensive. Fissata l’udienza dinnanzi a questa Commissione per la data odierna del 11 aprile 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione nei confronti di Pennisi Rosario e della penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nei confronti della società. Nessuno è presente per le parti deferite. Ciò premesso, questa Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato pagamento nei termini normativamente fissati . Risulta , invero, accertato che la società SSD Acireale Calcio 1946 non ha corrisposto al calciatore Aiello Ciro quanto stabilito dalla Commissione Accordi Economici e che, informata della decisione della C.A.E., non ha rispettato il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle N.O.I.F.. Tale inadempimento costituisce la violazione disciplinare contestata . D'altra parte , né il presidente Pennisi Rosario né la società SSD Acireale Calcio 1946 hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli dell’inadempimento che è tuttora esistente. Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente pro tempore della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, tenuto conto delle memorie difensive, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - a Rosario Pennisi l'inibizione per mesi 6 (sei); 7 - alla Società SSD Acireale Calcio 1946 la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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