F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (280) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO LUIGI PICA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Vis Artena), GIOVANNI DI LORETO (dirigente della Soc. FC Fondi Srl) E DELLA SOCIETA’ FC FONDI Srl (nota n. 5880/667pf12-13/SP/ac del 22.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (280) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO LUIGI PICA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Vis Artena), GIOVANNI DI LORETO (dirigente della Soc. FC Fondi Srl) E DELLA SOCIETA’ FC FONDI Srl (nota n. 5880/667pf12-13/SP/ac del 22.3.2013). La Procura Federale, con atto datato 22 marzo 2013, ha deferito a questa Commissione il calciatore Pica Stefano Luigi perché, in pendenza di tesseramento per la Società ASD Vis Artena, aveva partecipato a due gare della Società FC Fondi Srl del Campionato 13 Giovanissimi Nazionali, rispettivamente datate 16 e 23 settembre 2013, senza averne titolo in quanto tesserato per altra Società e quindi in posizione irregolare. Veniva precisato in detto deferimento che il Pica era stato effettivamente utilizzato nella prima delle due gare, mentre nella seconda egli, pur se inserito in distinta, non era stato utilizzato. La Procura, contestata in capo al calciatore la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, deferiva nel contempo anche il sig. Giovanni Di Lorenzo, a cui contestava violazione identica a quella del calciatore, perché, nella sua veste di dirigente accompagnatore della squadra della FC Fondi Srl, aveva sottoscritto le due distinte gara, così affermando che tutti i calciatori e quindi anche il Pica erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società. Deferiva altresì la Società FC Fondi Srl per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Siffatto deferimento aveva tratto le mosse da una informativa alla Procura Federale da parte dell’Ufficio di Segreteria della FIGC, a mezzo della quale si portava a conoscenza dell’Organo inquirente la partecipazione irregolare alle gare sopra indicate del calciatore Pica, che era privo del tesseramento. Nessuno dei deferiti ha controdedotto. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, richiamati i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per il calciatore Pica Stefano Luigi la squalifica per 2 gare ufficiali, per il dirigente Giovanni Di Lorenzo l’inibizione per mesi 2, per la Società FC Fondi Srl la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 750,00. La Commissione osserva quanto segue. Risulta documentalmente provato alla stregua dell’estratto proveniente dall’Ufficio Tesseramenti, acquisto agli atti, che il calciatore Pica Stefano Luigi, n. di matricola 5.305.352, è attualmente tesserato per la Società ASD Vis Artena e che egli non è stato mai tesserato per la Società attualmente deferita, per cui non possono sussistere dubbi sulla irregolare partecipazione del calciatore alle gare di che trattasi. Il Pica aveva effettivamente partecipato nella squadra Giovanissimi Nazionali della Società FC Fondi Srl ad una delle due gare contestate, nel corso della quale egli, utilizzato dall’inizio come titolare, era stato poi sostituito; nell’altra gara, invece, il calciatore, inserito in distinta, non era stato utilizzato. L’art. 17 comma 5 ultimo inciso CGS esclude la punizione sportiva della perdita della gara se il calciatore di riserva, che sia in posizione irregolare, non venga effettivamente utilizzato, eccezione fatta per le gare dell’attività di calcio a cinque ove il semplice inserimento in distinta del calciatore in posizione irregolare comporta la sanzione della perdita della gara, ma non esclude che, in ipotesi come quella dedotta nel presente procedimento, possano essere applicate sanzioni di natura diversa. Ciò posto, appare equo infliggere al calciatore Pica la squalifica per due gare ufficiali, una per ogni gara che lo aveva visto presente, sul presupposto che lo stesso sia stato consapevole di giocare in posizione irregolare in quanto mai tesserato per la società che lo utilizzava; appare altresì equo infliggere al dirigente accompagnatore della squadra Giovanni Di Lorenzo, firmatario di entrambe le distinte e sottoscrittore delle dichiarazioni in esse contenute, l’inibizione di giorni sessanta, mentre la Società FC Fondi Ssrl va sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Nazionali stagione 2012/2013 con riferimento alla gara nella quale il Pica è stato effettivamente utilizzato e con l’ammenda di € 750,00 con riferimento alla gara nella quale il Pica è stato inserito in distinta senza essere utilizzato. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al calciatore Pica Stefano Luigi la squalifica per 2 (due) gare ufficiali, al dirigente Di Lorenzo Giovanni l’inibizione di gg. 60 (sessanta), alla Società FC Fondi Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Nazionali s.s. 2012/2013 e l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00).
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