LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 140/TB del 27.03.2013 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MARTINA FRANCA – MILAZZO
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 140/TB del 27.03.2013
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA MARTINA FRANCA - MILAZZO
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali ,
- rilevato che la società Milazzo ha iniziato l’incontro con sette calciatori;
- rilevato, inoltre, che nel corso della gara, a seguito di infortunio il calciatore n. 6
Castriciano Pietro della società Milazzo doveva abbandonare il terreno di gioco.
Pertanto l’arbitro, al 31’ del 1° tempo sospendeva la gara perché la società Milazzo si
era venuta a trovare in campo con numero inferiore di calciatori rispetto al limite minimo
previsto.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Milazzo la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 4 a favore della società Martina Franca, quale miglior risultato
acquisito in campo al momento della sospensione dell’incontro.
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