LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 25) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo TOMMEI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 25) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo TOMMEI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE Con reclamo del 19/12/2012 Paolo Tommei esponeva di essere stato tesserato, per la stagione 2012-2013 per la G.S.D. Rosignano Sei Rose e di aver sottoscritto un accordo che prevedeva il rimborso di € 61,97 giornalieri per 200 giorni di allenamento a titolo di indennità di trasferta, di C. 60,00 giornalieri per 45 giorni di preparazione e di €. 77,47 per ogni convocazione relativa alla disputa di partite di campionato e di coppa Italia, precisando di aver cessato il rapporto con la Società il 20/11/2012 e di essere creditore dell'importo di E. 5191,00, del quale chiedeva il pagamento. La Società, ritualmente costituitasi, contestava integralmente la pretesa azionata nei suoi confronti, rilevando che difettava la prova dei fatti costitutivi del credito richiesto dall'atleta. Rileva la Commissione che risultano ritualmente adempiute le prescrizioni di cui all'art. 25 bis delle N.O.I.F., risultando prodotta la ricevuta della raccomandata notificata alla Società ed, altresì, il pagamento della tassa di reclamo. Passando all'esame del merito della controversia pare sufficiente osservare in ordine all'importo di € 2.700,00 - richiesto per rimborso forfettario di spesa per il periodo di preparazione -, si osserva che la previsione convenzionale che disciplina la fattispecie prevede "..€. 60,00 giornalieri x 45 giorni di preparazione..", così semplicemente e chiaramente indicando il collegamento tra giorno di preparazione e rimborso forfettario di spesa. Ne consegue che gli elementi di considerazione ai fini del calcolo sono esclusivamente i 45 giorni di preparazione e l’indennità giornaliera del rimborso, del tutto irrilevante risultando il numero degli allenamenti tenuti nel periodo e cosi accertando il relativo importo nella misura richiesta di € 2.700,00. Non risulta contestata la somma indicata dal reclamante in € 697,23 a titolo di convocazione per 8 partite, che può, per 1'effetto, essere riconosciuta ed accertata nella misura richiesta. Da ultimo va esaminata la parte di credito connessa all'indennità di trasferta per gli allenamenti, precisata dal reclamante in complessivi € 3.594,26 per 58 giorni di allenamento, e contestata dalla società, la quale ha dedotto che il Tommei si a infortunato nel corso dell'incontro del 21/10/2012 tra il Rosignano e la Bagnolese e che, fino a quella data il predetto aveva sostenuto minor numero di 35 allenamenti. Costituisce circostanza pacifica tra le parti lo svincolo del giocatore in data 20/11/2012 che ha formalizzato l'interruzione del rapporto tra le parti, da ritenersi, ragionevolmente ed in difetto di diversi e contrari riscontri, conseguenti all'infortunio dell'atleta. A tale stregua, può riconoscersi a titolo di indennità di trasferta per gli allenamenti, al reclamante l'importo di € 2.167,90, nella misura, cioè, riconosciuta dalla società Il credito del Tommei deve quindi, ritenersi accertato nell'importo di € 5.565,13. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società G.S.D.Rosignano Sei Rose at pagamento di €.5.565,13 in favore del sig.Paolo Tommei. Dispone la restituzione della tassa reclamo versta.. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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