LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 26) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro GALLI/U.S.FORCOLI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 26) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro GALLI/U.S.FORCOLI Con ricorso del 14/11/2012 Alessandro Galli esponeva di essere stato tesserato, per la stagione 2011-2012 per la società Forcoli 1921 Valdera A.S.D. e di aver sottoscritto un accordo economico che prevedeva un rimborso mensile lordo di €. 750,00 e di aver ricevuto i compensi dei soli mesi di mesi di settembre e ottobre, rimanendo creditore dell'importo di C. 5.250,00. Tanto premesso, concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio credito per l'ammontare complessivo di C. 5.250,00. La società, ritualmente costituitasi, deduceva di aver corrisposto la maggior somma di C. 4.300,00 rilevando, poi, che non sussisteva alcun ulteriore credito dell'atleta per aver omesso il predetto la partecipazione ai 180 allenamenti ed alle 36 partite, secondo gli accordi convenzionali perfezionati tra le parti. Rileva la Commissione che risultano ritualmente adempiute le prescrizioni di cui all'art. 25 bis n.o.i.f., coll'invio e la produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata ed il pagamento della tassa di E. 50,00. Le produzioni allegate dalla società doc. 1 resistente offre riscontro obbiettivo del pagamento dell'importo di €. 3.500,00 risultando inequivocabilmente 1'esecuzione del versamento della somma di €. 3.500,00 con 1'indicazione dei dati identificativi dei bonifici cro 49677416403 e 48502576907 . non può, viceversa, ritenersi raggiunta la prova del versamento dell'ulteriore somma di € 800,00, difettando la ricevuta per incasso della relativa somma. Deve, pertanto, concludersi dichiarando accertato il credito del ricorrente nella minor misura di €. 3.250,00 (6.750 - 3.500 ) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società Forcoli 1921 Valdera A.S.D. al pagamento della somma di €.3.250,00. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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