LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 27) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice CAMA/A.C.F.MILAN

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 27) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice CAMA/A.C.F.MILAN Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/12/2012 la Sig.na Alice CAMA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.000,00 relativamente ai mesi di Maggio,Giugno e Luglio 2012. Si rileva preliminarmente che il mese di Luglio 2012 non può essere preso in considerazione per la liquidazione di quanto richiesto. La Stagione Sportiva e terminata il 30 Giugno 2012 e con essa a decaduta anche la validità della Accordo Economico. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.F.MILAN,al pagamento in favore della sig.na Alice CAMA, della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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