F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Riccardo PETRICCA / A.C.D. ANITRELLA (29/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013.
VERTENZA: all. Riccardo PETRICCA / A.C.D. ANITRELLA
(29/23)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI
In data 3 agosto 2012 il tecnico Riccardo Petricca, in possesso di qualifiche allenatore di Base e allenatore
portieri, presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.C.D. Anitrella di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 3 ottobre 2011.
In tale accordo regolarmente depositato, come accertato da questo Collegio Arbitrale, presso il competente Comitato Regionale Lazio, la A.C.D. Anitrella nell'assumere il tecnico Riccardo Petricca,quale allenatore dei portieri della prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza laziale, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di €.2.000,00 ripartito in 4 rate mensili da €.500,00 cadauna da pagarsi alle scadenze di fine mere di ottobre e dicembre 2011 e febbraio e aprile 2012. Di tale importo il tecnico dichiara di aver percepito solamente €.200,00 e di essere pertanto creditore dalla società di €.1.800,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria.
Chiede inoltre gli venga riconosciuto un rimborso di € 112,64 per le spese di viaggio da lui sostenute
nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore, come riportato sul contratto al punto 2b. A tale proposito
elenca dettagliatamente distanze chilometriche dalla sua abitazione al campo di gioco,numero degli allenamenti e gare effettuati durante la stagione calcistica e chilometri percorsi.
Alla vertenza vengono allegati copia del contratto economico e copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte.
La società A.C.D. Anitrella regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale,con raccomandata del 22 ottobre 2012, a presentare le proprie eventuali osservazioni al ricorso del tecnico Riccardo Petricca nulla ha ritenuto di controdedurre.
Il Collegio Arbitrale presa vision degli atti pervenuti,considerando altresì che la società non ha inviato alcuna controdeduzione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.C.D. Anitrella a corrispondere all'allenatore Riccardo Petricca la somma di C. 1.800,00 a saldo del premio di tesseramento, di €.40,00 per interessi
equitativamente calcolati e di €.112,64 a titolo rimborso spese per un totale di € 1.952,64 oltre agli interessi
legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.
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