F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Stefano ODELLA / A.S.D. PLODIO 1997 (30/23) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013.
VERTENZA: all. Stefano ODELLA / A.S.D. PLODIO 1997
(30/23)
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 1° agosto 2012 l'allenatore dilettante Sig. Odella Stefano, iscritto nei ruoli del STF adiva questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della società A.S.D. PLODIO 1997 il
pagamento della somma di € 1750,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in forza dell'accordo economico regolarmente depositato concluso in data 02/01/2012 per la conduzione della prima squadra militante nel campionato di seconda categoria ligure, girone A per la stagione sportiva 2011/2012.
Tale accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale pari alla somma suindicata da pagarsi nel modo seguente: € 750,00 alla data del 30/03/2012 ed € 1000,00 al termine del campionato. Con nota del 22 ottobre 2012 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava le parti ad inviare le proprie difese entro otto giorni dal ricevimento della raccomandata di spedizione.
Considerato che la società convenuta nessuna osservazione ha fatto pervenire,il Collegio ritiene fondata la richiesta dell'allenatore Stefano Odella.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla società A.S.D. PLODIO 1997 di corrispondere
all'allenatore STEFANO ODELLA la somma di € 1.750,00 per il mancato pagamento del premio di
tesseramento oltre ad ,6 29,84 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1779,84. Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi che andranno a maturarsi.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del
C.G.S.
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