F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Antonio TORTI / ASD LUCO CANISTRO srl (31/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Guglielmo SCARLATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Antonio TORTI / ASD LUCO CANISTRO srl (31/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Guglielmo SCARLATO In data 4 agosto 2012 l'allenatore professionista di seconda categoria Antonio Torti presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società Luco Canistro di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 1 agosto 2011. In tale accordo regolarmente depositato, come accertato da questo Collegio Arbitrale, presso il competente Dipartimento Interregionale della L.N.D., la società Luco Canistro nell'assumere il tecnico Antonio Torti per la stagione calcistica 2011/2012 quale allenatore responsabile della sua prima squadra, partecipante at campionato di Serie D, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di €.14.000,00 ripartito in 10 rate mensili da €.1.400,00 cadauna da pagarsi at primo giorno del mese a partire dal 1 agosto 2011. Nell'accordo al punto 2b viene anche previsto un rimborso delle spese per i viaggi sostenuti dal Torti nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore. A tale proposito elenca dettagliatamente distanze chilometriche dalla sua abitazione al campo di gioco,numero degli allenamenti e delle gare effettuati e chilometri percorsi dall' inizio del suo incarico fino alla data del suo esonero avvenuta il 12 dicembre 2011. Con il presente reclamo chiede al Collegio Arbitrale di far obbligo alla società Luco Canistro di provvedere al pagamento di quanto pattuito e precisamente di €.14.000,00 a saldo del contratto e di €.3.700,00 a titolo rimborsi spese, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria. Alla vertenza vengono allegati oltre la copia del contratto e del suo tesseramento, copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte e lettera di esonero inviata dalla società. La società Luco Canistro regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale,con raccomandata del 22 ottobre 2012, a presentare le proprie eventuali osservazioni al ricorso del tecnico Antonio Torti nulla ha fatto pervenire. La medesima come da documentazione allegata agli atti,risulta aver cessato tutte le attività in data 26 luglio 2012. Il Collegio Arbitrale presa visione della documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo alla società Luco Canistro di corrispondere all'allenatore Antonio Torti la somma di € 14.000,00 a saldo del premio di tesseramento, di €.260,00 per interessi equitativamente calcolati e di €.3.700,00 a titolo rimborso spese per un totale di € 17.960,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.
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