F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Luca PROVENZANO / POL. SAN LUCIDO (32/23) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Luca PROVENZANO / POL. SAN LUCIDO (32/23) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 30 luglio 2012, l'allenatore dilettante di base Sig. Luca Provenzano regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della società Polisportiva San Lucido il pagamento della somma di € 500,00 oltre al danno derivante da svalutazione monetaria corrispondente alla seconda rata dell'accordo economico stipulato il 04/10/2011, regolarmente depositato, che prevedeva un premio tesseramento annuale di € 3.000,000 da pagarsi in sei rate di € 500,00 cadauna, con scadenza rispettivamente 05/10/2011; 25/10/2011; 25/11/2011; 25/12/2011; 25/01/2012 e 25/02/2012, per la conduzione tecnica della squadra Juniores della società resistente, partecipante al campionato di Promozione per la stagione sportiva 2011/2012. Con il ricorso il Sig. Provenzano precisa di essersi dimesso dall'incarico di allenatore il 26/10/2011 e di aver percepito € 500,00 corrispondenti alla prima rata. La società resistente regolarmente invitata in data 22 ottobre 2012 dalla Segreteria di questo Collegio a presentare proprie difese, nulla ha fatto pervenire a propria discolpa. Tanto premesso il Collegio ritiene che il ricorso a meritevole di accoglimento in quanto la seconda rata di € 500,00 era posta in scadenza il 25/10/2011 e le sue dimissioni sono state presentate il 26/10/2011 e come sopra detto la società resistente nulla ha eccepito. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla società Polisportiva San Lucido di corrispondere all'allenatore Sig. Luca Provenzano la somma di € 500,00 corrispondente alla seconda rata dell'accordo economico stipulato in data 04/10/2011. Nulla e dovuto per danno da svalutazione monetaria. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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