F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Roberto BUSI / ROVIGO CALCIO Sri (130/01) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013.
VERTENZA: all. Roberto BUSI / ROVIGO CALCIO Sri
(130/01)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 28 marzo 2011 1'allenatore dilettante signor Roberto Busi ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore e preparatore dei portieri della prima squadra della società Rovigo Calcio Sri partecipante al campionato Nazionale di Serie D nella stagione sportiva 2009/20 10. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 31 agosto 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Busi una somma annua di € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00) quale premio di tesseramento mentre nel documento che allega la predetta somma annua veniva riconosciuta quale rimborso spese.
Con il reclamo in esame, il signor Busi chiedeva a questo Collegio di far obbligo alla Rovigo Calcio Sri di corrispondergli l'intero importo di € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00) non avendo la società provveduto ad onorare quanto previsto nell'accordo economico. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
11 Segretario del Collegio, con raccomandate dell' 11 aprile 2011 ha invitato la società a fornire le proprie
controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Con raccomandata del 21 aprile 2011 la società Rovigo Calcio Srl ha trasmesso copia di una dichiarazione di transazione e rinuncia alla vertenza, regolarmente sottoscritta dal signor Busi e dal presidente della società Rovigo Calcio Srl in data 21 aprile 2011. L'accordo per detta transazione era stato raggiunto con la
corresponsione al signor Busi di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) ed il pagamento era avvenuto con un assegno bancario, datato al 30 settembre 2011 a firma del presidente. Alla fine del documento era stato
specificatamente evidenziato che "tale dichiarazione di accettazione e rinuncia al reclamo avrà valore solo al buon esito del medesimo assegno bancario. In caso contrario si procederà secondo le normative civili, penali e sportive".
Con un fax del 27 ottobre 2011 il signor Busi ha inviato alla Segreteria del Collegio copie dell'assegno in questione posto all'incasso il 30 settembre 2012 allegando anche una contabile della banca negoziatrice con la quale gli veniva restituito il titolo regolarmente protestato.
11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la transazione sottoscritta dall'allenatore era condizionata al buon esito dell'assegno bancario sopra richiamato e che il signor Busi ha dimostrato che il titolo gli a stato reso protestato dalla banca presso cui l'aveva negoziato, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Rovigo Calcio Srl, di corrispondere all'allenatore signor Roberto Busi la somma di € 7.700,00 (settemilasettecento/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 200,00 (duecento/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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