F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA:all.Angelo LOMBARDO / USD NOTO (94/12) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013.
VERTENZA:all.Angelo LOMBARDO / USD NOTO
(94/12)
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 3.02.12 l'allenatore di II Cat. Lombardo Angelo, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della
F.I.G.C., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della U.S.D. Noto, il pagamento della somma di € 8.400,00 quale saldo residuo sulla maggior somma di € 14.000,00 come prevista e pattuita
nell'accordo del 18.08.11 sottoscritto con il legale rappresentante della Società, quale premio di tesseramento per la conduzione tecnica della Squadra partecipante al campionato di Serie D per la stagione 2011/12.
Precisava il ricorrente di essere stato esonerato in data 13 Settembre 2011 e chiedeva pertanto il pagamento
delle sei rate decorrenti da Agosto a Gennaio 2012 oltre interessi e rivalutazione. Produceva al riguardo idonea documentazione a sostegno delle proprie pretese mentre del deposito del succitato accordo riceveva puntuale conferma da parte del competente Comitato come da relativa richiesta la Segreteria del Collegio.
Invitata a controdedurre dalla stessa Segreteria del Collegio la convenuta Società lo faceva con propria
memoria del 27 Aprile 2012 ove, dopo aver sostenuto l'inammissibilità del reclamo per omessa comunicazione alla controparte come previsto dal Regolamento, contestava integralmente le richieste del ricorrente, che già a Luglio 2011, ad inizio preparazione, aveva percepito, precisava la resistente, la comma di € 8.000,00 con assegni e contanti in tre diverse trance e, non basti, precisando altresì che gli era stato consegnato, a garanzia dell'impegno economico assunto, altro assegno bancario, tratto su UNICREDIT, di € 15.000,00, poi
ugualmente incassato dal Lombardo nonostante le reiterate diffide ricevute affinché lo restituisse.
Al di ly della complessa vicenda giudiziale consumatasi tra le parti, fino al ricorso alla Magistrature Ordinaria del Lavoro nonché ai rimedi esperiti tanto in sede stragiudiziale che poi di nuovo giudiziale con domanda
cautelare, per non parlare poi dei numerosi carteggi e conteggi che rivelavano un contrasto sempre più
insanabile, fino all'accusa rivolta al ricorrente, come già accennato, di aver incautamente incassato l'assegno di € 15.000,00 dato a garanzia dell'eventuale inadempienza della Società, cui si replicava da parte attrice che non trattavasi altro che di una parte del pagamento convenuto in "nero", come poi accertato dalla Procura
Federale cui l'incarto inevitabilmente terminava, ritiene questa Giurisdizione, e quindi questo Collegio
Arbitrale, di dover valutare tanto l'aspetto oggettivo nonché quello quantitativo della domanda, oltre
ovviamente che giuridico, attenendosi scrupolosamente agli elementi probatori disponibili. Ebbene, emerge con assoluta certezza che il ricorrente ha percepito ulteriori somme rispetto agli € 8.000,00 come quietanzati alla Società, e quindi comprendenti anche i residui € 400,00 che completavano la domanda introduttiva del giudizio di € 8.400,00, visti i maggiori importi ricevuti come accertato in sede di indagini federali; ne il ricorrente ha dimostrato di aver altro titolo per giustificare le maggiori somme ricevute dalla Società.
La domanda, per le ragioni esposte, deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Lombardo Angelo e la U.S.D. Noto, rigetta la domanda.
La presente delibera e inappellabile.
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