F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA:all.Pasquale MINUTI / APD RIPATRANSONE United (6/23) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013.
VERTENZA:all.Pasquale MINUTI / APD RIPATRANSONE United
(6/23)
ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO
Con ricorso del 26.06.12 l'allenatore dilettanti Minuti Pasquale, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.P.D.Ripatransone United, il pagamento della somma residua complessiva di € 4.500,00 quale saldo residuo del premio di tesseramento sulla maggior somma di € 6.500,00 come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti il 16.12.11 per la stagione calcistica 2011/12. Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda e la Società convenuta,
seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Interregionale dell'avvenuto deposito dell'accordo
economico.
La domanda appare meritevole di accoglimento.
Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa al premio di tesseramento per € 4.500,00, valutato anche
l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha controdedotto alla domanda dell'istante. Nulla e dovuto pero per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto
di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.
PQM
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Minuti Pasquale e la A.P.D. Ripatransone United, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 4.500,00 oltre interessi nella misura del 3,00 % annuo a far data dalla domanda. La presente decisione a inappellabile ed immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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