• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 17 Aprile 2013
(270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU’ GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5838/1114 pf11- 12/GR/mg del 20.3.2013).
(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU’ GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5835/1113 pf11- 12/GR/mg del 20.3.2013).
(272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU’ GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5839/1115 pf11- 12/GR/mg del 21.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 17 Aprile 2013
(270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU’ GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5838/1114 pf11- 12/GR/mg del 20.3.2013).
(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU’ GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5835/1113 pf11- 12/GR/mg del 20.3.2013).
(272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU’ GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5839/1115 pf11- 12/GR/mg del 21.3.2013).
Con atti indicati in epigrafe,Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Gennaro Novelli, all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD, per rispondere delle violazioni degli artt.1,comma 1 CGS e 8, commi 9 e 10 CGS, in relazione all’art.94 ter, comma 11 NOIF,per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici emesse all’esito del contenzioso tra la Società AC Cantù GS San Paolo ASD e i calciatori Spiaggiari Michele, Locatelli Stefano, Artesani Carlo; Società AC Cantù GS San Paolo ASD, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante, ai sensi dell’art.4, comma 1 del CGS. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei tre procedimenti per connessione. All’inizio della riunione odierna il Signor Gennaro Novelli e la Società AC Cantù GS San Paolo ASD, tramite i proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gennaro Novelli e la Società AC Cantù GS San Paolo ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Gennaro Novelli, sanzione della inibizione di mesi 14 (quattordici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 9 (nove); pena base per la Società AC Cantù GS San Paolo ASD, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) oltre all’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla penalizzazione di punti 3 (tre)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Gennaro Novelli, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove); per la Società AC Cantù GS San Paolo ASD, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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(270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU’ GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5838/1114 pf11- 12/GR/mg del 20.3.2013).
(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU’ GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5835/1113 pf11- 12/GR/mg del 20.3.2013).
(272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Cantù GS San Paolo ASD), Società AC CANTU’ GS SAN PAOLO ASD ▪ (nota N°. 5839/1115 pf11- 12/GR/mg del 21.3.2013)."