COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 11/4/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO BARISCIANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE MICHELE FRANCESCO FINO AL 30/06/2013 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POGGIO BARISCIANO / AQUILANA, DISPUTATA IL 16/02/2013 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N°27 del 21.02.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 11/4/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO BARISCIANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE MICHELE FRANCESCO FINO AL 30/06/2013 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POGGIO BARISCIANO / AQUILANA, DISPUTATA IL 16/02/2013 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N°27 del 21.02.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Poggio Barisciano ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. nei confronti del calciatore De Michele Francesco per avere quest’ultimo, al termine della gara, colpito con una violenta pallonata alla schiena il direttore di gara in modo volontario. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone l’annullamento della squalifica e in subordine la riduzione in relazione all’effettiva gravità dei fatti contestati, tenuto conto che il De Michele ha colpito l’arbitro in modo assolutamente fortuito ed involontario. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, sia perché il gesto non ha causato particolari conseguenze al Direttore di gara sia perché trattasi di giovane calciatore impiegato nel campionato juniores. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore De Michele Francesco fino al 30/04/2013 disponendo restituirsi la tassa versata.
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