COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 11/4/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SANTEGIDIESE AVVERSO L’INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI IPPOLITI ANDREA E MONTELISCIANI DAVIDE FINO ALL’11/05/2013 IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO VOMANO / SANTEGIDIESE DISPUTATA IL 18/03/2013 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°33 DEL 21/03/2013 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 11/4/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SANTEGIDIESE AVVERSO L’INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI IPPOLITI ANDREA E MONTELISCIANI DAVIDE FINO ALL’11/05/2013 IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO VOMANO / SANTEGIDIESE DISPUTATA IL 18/03/2013 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°33 DEL 21/03/2013 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO). Con appello pervenuto a mezzo fax in data 03.4.2013, la soc. SSD Santegidiese S.r.l. ha impugnato il provvedimento adottato dal G.S. nei confronti del dirigente Ippoliti Andrea per aver adottato un comportamento antisportivo ed aver indirizzato al direttore di gara varie frasi offensive ed ingiuriose reiterando tale comportamento anche a fine gara quando veniva allontanato da altri dirigenti e nei confronti del dirigente Montelisciani Davide per aver assunto durante la gara un comportamento antisportivo e per aver rivolto al direttore di gara gravi e continuate frasi ingiuriose, minacciose ed intimidatorie anche a gara terminata. Ha dedotto l’appellante la non veridicità del rapporto arbitrale in quanto i dirigenti Ippoliti Andrea e Montelisciani Davide hanno tenuto un comportamento rispettoso nei confronti dell’arbitro. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto privo della necessaria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 33, comma 9, C.G.S.. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it