COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 05/04/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA GOLDEN BOYS MATERA – ANZI DEL 10/03/2013

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 05/04/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA GOLDEN BOYS MATERA – ANZI DEL 10/03/2013 Il Giudice Sportivo; A scioglimento della riserva di cui al C.U. n.74 del 13/03/2013; Premesso che il Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara; supplemento di rapporto); Letto il ricorso ritualmente presentato dalla ASD Anzi avverso la regolarità della gara; Visti gli atti ufficiali di gara ed il supplemento di rapporto dal quale emerge che prima dell’inizio della gara, mentre il D.G. si trovava negli spogliatoi per l’espletamento delle procedure pre-gara, udiva dall’esterno urla ed imprecazioni e recatosi tempestivamente al di fuori notava un tesserato della squadra ospite, da poco giunta sull’impianto di gioco, disteso per terra che lamentava dolori alla testa e alla spalla; Considerato che il tesserato, identificato quale Petruzzi Rocco della squadra ospite, veniva assistito dapprima dal medico sociale della squadra ospitante e successivamente dal servizio sanitario 118, accorso sul posto dopo essere stato chiamato, che provvedeva a trasferirlo in ospedale per ulteriori accertamenti in cui gli veniva diagnosticato come da referto medico un trauma del volto, del rachide cervicale e una sublussazione acromoion claveare sinistra guaribile in 15 (quindici) giorni; Rilevato che la Forza Pubblica giunta sul posto procedeva all’identificazione del presunto aggressore nella persona del tesserato Fiore Saverio che inizialmente riportato in distinta dalla squadra ospitante con la maglia numero uno, successivamente e, prima dell’inizio della gara, veniva depennato; Atteso che, come riportato nel supplemento di rapporto del D.G., successivamente la gara iniziava, proseguiva e si concludeva regolarmente senza ulteriori episodi spiacevoli; P.Q.M. DELIBERA • di respingere il reclamo proposto dall’ASD Polisportiva Anzi; • di confermare il risultato acquisito sul campo Golden Boys Matera- ASD Polisportiva Anzi 5-2; • di disporre che in ordine ai fatti accaduti prima dell’inizio della gara, gli atti vengano trasmessi alla competente Procura Federale; • di incamerare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it