COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 03/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RICORSI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ F.C.D. SENISE CALCIO ED ASD POLISPORTIVA CALVARESE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S PUBBLICATE CON IL C.U. N.66 DEL 20.02.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 03/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RICORSI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ F.C.D. SENISE CALCIO ED ASD POLISPORTIVA CALVARESE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S PUBBLICATE CON IL C.U. N.66 DEL 20.02.2013. Letto i reclami proposti dalle società REAL SENISE e CALVERESE avverso le decisioni del G.S. e riportata sul CU n.66 del 20.02.2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, REAL SENISE, che ne ha fatto rituale richiesta; Osservato, preliminarmente, come vertendo i richiamati ricorsi sulle medesime fattispecie e quindi oggettivamente e soggettivamente connessi, per esigenza di economia procedimentale ne dispone la riunione; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il DG della gara; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come l’esame incrociato del contenuto del supplemento di referto, dalle dichiarazioni dal DG rese, in sede di audizione, ed in parte dalla stessa Società reclamante confermate, consentano , a questa Commissione, di qualificare come pacificamente acquisiti gli elementi valutativi riferiti al comportamento del giocatore Rossi Antonio della Società REAL SENISE e dei sostenitori dei due sodalizi, le cui reiterate intemperanze costringevano il DG a sospendere definitivamente la gara per le ragioni più dettagliatamente riportate nel supplemento di referto; Ritenuto di converso come una più approfondita analisi degli atti ufficiali di gara e delle deposizioni dal DG rese in sede di audizione, abbiano consentito di acclarare come il calciatore Strazza Francesco,oltre ad avere ingiuriato ed offeso il DG, lo avesse spintonato con il proprio petto facendolo indietreggiare sino a fargli toccare con le spalle la recinzione del rettangolo di gioco, così chiarendo, in termini inconfutabili,l’effettiva dinamica dell’episodio; Osservato, alla stregua delle argomentazioni che precedono, come la condotta tenuta dal calciatore Strazza Francesco oltre che immotivatamente ingiuriosa, offensiva ed oltraggiosa, non avesse, tuttavia, connotazione particolarmente violenta, pur in un contesto nel cui ambito è stato accertato l’avvenuto contatto fisico con il DG. Considerato per l’effetto come tale circostanza possa consentire a questa CDT appropriate valutazioni, riguardo la possibilità di mitigare le sanzioni dal primo Giudice inflitte al ridetto calciatore Strazza Francesco; Ritenuto, da ultimo, come la richiesta dalle reclamanti prodotte, finalizzate all’annullamento della sanzione de € 150,00, alle stesse inflitte, non possa trovare ingresso, in ragione di quanto previsto dall’art. 45 CGS comma 3 lett. d; P.Q.M. • Preliminarmente dispone la riunione dei reclami autonomamente proposti dalle Società REAL SENISE e CALVERESE; • In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società REAL SENISE ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta: • Dispone la riduzione della squalifica del calciatore STRAZZA Francesco della società REAL SENISE sino a tutto il 31.12.2013; • Conferma, per il resto, tutte le decisioni del GS assunte e pubblicate sul CU n.66 del 20.2.2013 • Dispone restituirsi alla sola società REAL SENISE la tassa reclamo, se versata.
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