COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 12/04/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA REAL TOLVE – SPORTING PIGNOLA
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 12/04/2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA REAL TOLVE – SPORTING PIGNOLA
Il Giudice Sportivo,
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che il C.U. n.29 del 08.11.12 in riguardo ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, per la stagione sportiva 2012/13 stabilisce che alle gare del Campionato Regionale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1993 in poi. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;
Atteso che la società ospitante ha dapprima schierato in distinta e fatti prendere alla gara tre calciatori “fuori quota” nati dal 1 gennaio 1993, sostituendone successivamente uno di essi con un altro “fuori quota”;
Verificato che la società Real Tolve ha in tal modo violato la disposizione precitata impiegando nella gara de quo un numero superiore a tre calciatori “ fuori quota”;
DELIBERA
• di assegnare gara persa alla società Real Tolve con il seguente punteggio:
Real Tolve- Sporting Pignola 0-3;
• di inibire fino al 18.04.2013 Balsamo Biagio del Real Tolve, quale dirigente accompagnatore della squadra;