COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA MARCONIA AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. RIPORTATO SUL CU N.72 DEL 08.03.2013

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 - RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA MARCONIA AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. RIPORTATO SUL CU N.72 DEL 08.03.2013 Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società Aurora Marconia avverso la decisioni del G.S., come da CU n.72 del 08/03/2013 ; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne ha fatto esplicita richiesta; Acclarato come il reclamo prodotto dalla società Aurora Marconia sia da qualificarsi generico perché totalmente carente di motivazioni a sostegno; Rilevato nondimeno come lo stesso reclamo vertente in materia di cui all’art. 29, commi 2 e 3 CGS, non risulti esser stato inviato alla Società controparte, ai sensi art.38 comma 7 CGS; Considerato in ragione di tanto come il reclamo debba dirsi proposto in violazione degli artt. 33 commi 5 e 6, 36 comma 2 e 46 comma 1 CGS e che pertanto, a questa Commissione adita risulta preclusa ogni possibilità di esame del merito delle questioni sottoposte al suo vaglio; P.Q.M. • Respinge il proposto reclamo; • Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
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