COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO C.DI Q. LEOPARDI CALCIO – GARA REAL S. EGIDIO / C. DI Q. LEOPARDI CALCIO DEL 20/03/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO C.DI Q. LEOPARDI CALCIO – GARA REAL S. EGIDIO / C. DI Q. LEOPARDI CALCIO DEL 20/03/2012 Il G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare, ne rileva l’inammissibilità, essendo stato proposto dalla società C. di Q. Leopardi Calcio in violazione dei termini procedurali per le gare regionali di Coppa Regione (Coppa Campania di Seconda Categoria), organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, relativi alla stagione sportiva 2012/2013, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 44/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 16 del 30.08.2012 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini procedurali prescrivono che eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, debbano essere proposti e fatti pervenire via fax, o con altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del C.R. Campania, entro le ore 12.00, del giorno successivo a quello di effettuazione della gara di riferimento, con contestuale invio, sempre nel predetto termine delle relative motivazioni, allegando, al reclamo, l’attestazione dell’eseguito invio del reclamo alla società controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata Postale n. 14583213945-2 in data 25.03.2013 alle ore 16.17 e pervenuto a questo G.S.T. in data 28.03.2013, ovvero oltre il termine temporale innanzi indicato. La consequenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società C.di Q. Leopardi Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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