COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ANACAPRI – GARA ANACAPRI / UOMO NUOVO NAPOLI DEL 3/03/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO ANACAPRI – GARA ANACAPRI / UOMO NUOVO NAPOLI DEL 3/03/2013
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Anacapri, avente per oggetto la presunta posizione
irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori: Pollastrelli Marco (nato il 3.04.1995), Nocerino
Raffaele (nato il 26.04.1989), Mazzone Luca (nato il 18.10.1991), Rachiglio Giuseppe (nato il
23.12.1991), Mancuso Salvatore (nato il 25.05.1990), Tekary Emir (nato il 12.11.1993), De Masi
Gennaro (nato il 28.09.1983), Signorelli Sonny (nato il 22.01.1991), Bianco Enrico (nato il
18.05.1990), Fierro Vincenzo (nato il 6.03.1993), Tulino Christian (nato l’8.07.1994), Giglio Gennaro
(nato il 18.06.1996), Basile Giuseppe (nato il 19.12.1993) e Brillante Emanuele (nato il 5.01.1995),
rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio
Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che i nominati calciatori risultano
regolarmente tesserati, a favore della società Uomo Nuovo Napoli, da data antecedente rispetto al
giorno di disputa della gara in esame e specificamente: Pollastrelli Marco dal 31.06.2012; Nocerino
Raffaele e De Masi Gennaro dal 16.02.2013; Mazzone Luca dal 15.01.2013; Rachiglio Giuseppe dal
22.02.2013; Mancuso Salvatore dal 21.12.2012; Tekary Emir dal 6.12.2012; Signorelli Sonny dal
16.11.2012; Bianco Enrico dal 2.02.2013; Fierro Vincenzo, Giglio Gennaro e Brillante Emanuele dal
15.11.2012; Tulino Christian dal 30.08.2012 e Basile Giuseppe dall’8.11.2012. Di conseguenza la
partecipazione alla gara in epigrafe dei nominati calciatori è da considerarsi regolare agli effetti del
tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Anacapri; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.