COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA-Calcio a Cinque Serie D 92 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. VILLAFONTANA Avverso squalifica per 2 giornate calc. EVALTO GIANLUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 20.3.2013 gara ROSSOBLU – VILLAFONTANA del 12.3.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA-Calcio a Cinque Serie D 92 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. VILLAFONTANA Avverso squalifica per 2 giornate calc. EVALTO GIANLUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 20.3.2013 gara ROSSOBLU – VILLAFONTANA del 12.3.2013 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. POL. VILLAFONTANA e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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