COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 91 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. DARSENA CALCIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. CARMINATI LUCA e inibizione al 14.5.2013 dir. GIORGINI BRUNO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 37 del 14.3.2013 gara DARSENA – CALCIO RAVEGNANA del 9.3.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 91 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. DARSENA CALCIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. CARMINATI LUCA e inibizione al 14.5.2013 dir. GIORGINI BRUNO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 37 del 14.3.2013 gara DARSENA – CALCIO RAVEGNANA del 9.3.2013 L’A.S.D. DARSENA CALCIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che nessuno dei due tesserati ha proferito frasi irriguardose o offensive nei confronti del direttore di gara durante e dopo la partita. Il calc. CARMINATI, dopo l’ammonizione, in seguito ad una crisi nervosa, ha in effetti reagito in maniera scomposta, chiedendo all’allenatore di essere sostituito, senza però avere un atteggiamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara; stesso atteggiamento è stato tenuto a fine gara. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. CARMINATI, dopo essere stato ammonito, rivolgendosi al proprio allenatore esprimeva giudizi negativi sulla conduzione della gara da parte dell’arbitro e, una volta comunicatogli il provvedimento della espulsione, rivolgeva direttamente all’arbitro frasi offensive, reiterate al termine della gara; 2) l’ass.arb. di parte GIORGINI BRUNO, al termine della gara, rivolgendosi ad un giocatore dell’A.S.D. Darsena, esprimeva giudizi negativi sulla conduzione della gara da parte dell’arbitro, che qualificava con epiteti offensivi, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. CARMINATI LUCA e la inibizione al 14.5.2013 dell’ass.arb. GIORGINI BRUNO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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