COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Regionale Allievi 93 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO ZOLA PREDOSA Avverso inibizione al 14.6.2013 dir.acc.uff. BARRILE MARIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 13.3.2013 gara ZOLA PREDOSA – VIRTUS CASTELFRANCO del 10.3.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Regionale Allievi 93 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO ZOLA PREDOSA Avverso inibizione al 14.6.2013 dir.acc.uff. BARRILE MARIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 13.3.2013 gara ZOLA PREDOSA – VIRTUS CASTELFRANCO del 10.3.2013 L’A.S.D. CALCIO ZOLA PREDOSA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che a fine gara il dir. BARRILE è andato dall’arbitro per consegnargli le chiavi dell’auto e, nell’occasione ha commentato in maniera assolutamente educata e corretta, senza ricorrere ad alcun uso di espressioni e/o linguaggio volgare ed offensivo, una decisione presa dall’arbitro, a suo dire sbagliata e penalizzante la squadra da lui rappresentata. Anche l’episodio del “buffetto” è frutto di cattiva interpretazione di un gesto, a conclusione della conversazione, che non voleva essere altro che una amichevole pacca sulla spalla, quale segno distensivo privo di ogni possibilità di minaccia o violenza alcuna che, purtroppo, causa lo strattonamento da parte di un membro della squadra, si è deviato e rivolto involontariamente alla guancia del direttore di gara sfiorandola e niente più. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato : 1) di non aver consegnato le chiavi dell’auto ad alcuno; 2) al termine della gara, mentre stava avviandosi verso gli spogliatoi, il dir.acc.uff. BARRILE, gli rivolgeva considerazioni negative in ordine alla conduzione della gara e, avvicinatoglisi, lo colpiva volontariamente con un leggero schiaffo, a manrovescio, ad una guancia, reiterando ironicamente quanto detto in precedenza, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 14.6.2013 del dir.acc.uff. BARRILE MARIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it