COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 20.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Prix Le Torri Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 6/3/2013 – Squalifica per sette giornate giocatore Battaglia Alberto, squalifica sino al 25/3/2013 allenatore Gagliardi Luigi – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 20.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Prix Le Torri Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 6/3/2013 – Squalifica per sette giornate giocatore Battaglia Alberto, squalifica sino al 25/3/2013 allenatore Gagliardi Luigi – Campionato Juniores Regionale La Società A.S.D. Prix Le Torri ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 66 del 6/3/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni : squalifica per sette giornate a carico del giocatore Battaglia Alberto : “perché dopo la notifica della seconda ammonizione con relativa espulsione automatica, inveiva, offendeva, sfidava e minacciava l’arbitro ancor di più mentre i suoi compagni lo accompagnavano fuori dal campo di gioco, atteggiamento immutato anche dalle tribune”. Squalifica sino al 25/3/2013 a carico dell’allenatore Gagliardi Luigi. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica a carico dell’allenatore Gagliardi Luigi, trattandosi di provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S.; esaminata la parte del ricorso presentato dall’A.S.D. Prix Le Torri riguardante la squalifica di 7 giornate a carico del calciatore Battaglia; vista la documentazione ufficiale in atti; tenuto conto del fatto che la condotta posta in essere dal calciatore Battaglia Alberto risulta aggravata dal fatto che, nell’occasione, il giocatore stesso rivestiva il ruolo di capitano; considerato, pertanto, che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado appare congrua P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inoppugnabile il provvedimento della squalifica a carico dell’allenatore Gagliardi Luigi; - di respingere il ricorso presentato dalla Società Prix Le Torri riguardante la sanzione del calciatore Battaglia, - di confermare la squalifica per sette giornate a carico del calciatore Battaglia Alberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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