COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Karabina Artionil – Calciatore Ceggia Evolution Five del Sig. Favero Domenico – Presidente Basalghelle la Società F.C. Basalghelle la Società F.C.D. Ceggia Evolution Five
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Karabina Artionil – Calciatore Ceggia Evolution Five
del Sig. Favero Domenico – Presidente Basalghelle
la Società F.C. Basalghelle
la Società F.C.D. Ceggia Evolution Five
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 31/01/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. KARABINA Artionil - Calciatore FCD Ceggia Evolution Five
per la violazione dell’art. 40, comma 4 delle NOIF e dell’art. 1,comma 1 e art. 10,comma 2 del C.G.S., perché malgrado fosse tesserato con la Società Ceggia Evolution Five, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento per la Società F.C. Basalghelle, così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
il Sig. FAVERO Domenico – Presidente F.C. Basalghelle
nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società F.C. Basalghelle, per violazione dell’art. 40, comma 4 delle NOIF e dell’art. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. perché ometteva di effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore in questione, così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
la Società F.C. Basalghelle
a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4,comma 1 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente e legale rappresentante, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte poste a carico delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
la Società F.C.D. Ceggia Evolution Five
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato, così come esporto nella parte motiva dell’atto di deferimento. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 19/3/2013 sono risultati presenti :
il Sig. Karabina Artionil Calciatore Ceggia Evolution Five, rappresentato dal Sig. Claudio Zago giusta delega in atti
il Sig. Favero Domenico Presidente Basalghelle
la Società Basalghelle rappresentata dal Sig. Domenico Favero (Presidente)
la Società Ceggia Evolution Five rappresentata dal Sig. Claudio Zago (Presidente)
il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 19/3/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse. ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.
Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati :
a carico del Sig. Karabina Artionil Calciatore Ceggia Evolution Five : squalifica per due giornate di gara;
a carico del Sig. Favero Domenico Presidente Basalghelle : inibizione per un mese;
a carico della Società Basalghelle ammenda di € 200,00;
a carico della Società Ceggia Evolution Five ammenda di € 100,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Karabina Artionil Calciatore Ceggia Evolution Five : squalifica per due giornate di gara;
a carico del Sig. Favero Domenico Presidente Basalghelle : inibizione per un mese;
a carico della Società Basalghelle ammenda di € 200,00;
a carico della Società Ceggia Evolution Five ammenda di € 100,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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