COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Marosticense Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 10/3/2013 – Squalifica per sei giornate giocatore Toniolo Diego – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Marosticense
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 10/3/2013 – Squalifica per sei giornate giocatore Toniolo Diego – Campionato di Eccellenza
La Società U.S.D. Marosticense ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 67 del 10/3/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Toniolo Diego : “una gara per espulsione e n. 5 gare per avere offeso in calciatore avversario con epiteti razziali a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Marosticense;
esaminata, altresì, la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente munito di delega, assieme al giocatore interessato;
sentito l’assistente arbitrale, per le vie brevi, che ha confermato che il Toniolo, resosi immediatamente conto di aver proferito una grave frase a contenuto discriminatorio, si é prontamente scusato con il collega avversario, segno che la frase proferita é stata determinata da uno scatto d’ira e non condiviso nei suoi meri contenuti;
considerato che, alla luce delle precisazioni avute dall’assistente arbitrale appare congruo un ridimensionamento del provvedimento impugnato:
visto l’art. 16 del C.G.S. P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S.D. Marosticense;
- di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Toniolo Diego.
Si dispone l’accredito della tassa reclamo versata.
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