COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Valdosport Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 del 13/3/2013 – Inibizione sino al 17/6/2013 dirigente Sanvito Francesco – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.C.D. Valdosport
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 del 13/3/2013 – Inibizione sino al 17/6/2013 dirigente Sanvito Francesco – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C.D. Valdosport ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 68 del 13/3/2013 : “con la quale ha inflitto la sanzione della inibizione sino al 17/6/2013 a carico del Dirigente Sanvito Francesco : ”rilevato dal referto arbitrale che il dirigente della società Valdosport Sig. Sanvito Francesco al termine della gara insultava il direttore di gara, gridando ripetutamente nei suoi confronti, rilevato altresì che il medesimo dirigente teneva un contegno minaccioso e si rifiutava di prestare la dovuta assistenza all'arbitro, reiterando gli insulti e il predetto contegno sino alla salita in auto dello stesso. Per tutti questi motivi il G.S. commina al Sig. Sanvito Francesco la sanzione sportiva dell'inibizione sino a tutto il 17.06.2013”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Valdosport;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro, il quale ha confermato quanto riportato nel proprio rapporto e relativo supplemento, precisando che non ci sono state offese dirette alla propria persona, ma pesanti critiche al proprio operato con espressioni maleducate ed oltraggiose;
considerato, che a seguito delle precisazioni fornite dall’arbitro, si ritiene più congrua la sanzione della inibizione sino al 20/5/2013 a carico del Sig. Sanvito Francesco
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Valdosport;
- di ridurre al 20/5/2013 la sanzione della inibizione a carico del dirigente Sanvito Francesco.
La tassa reclamo non é stata versata.
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