COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Paolo AMORUSO – Dirigente A.C.D. Maserà della Società A.C.D. MASERA’

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Paolo AMORUSO – Dirigente A.C.D. Maserà della Società A.C.D. MASERA’ La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 6/2/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Paolo AMORUSO – Dirigente A.C.D. Maserà “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. per avere, come dettagliatamente specificato nella parte motiva dell’atto di deferimento: - aver contattato, agli inizi del mese di giugno 2012, il padre del calciatore Cartura Gianluca, tesserato per la Società USD Carpanedo, per invitare suo figlio a partecipare ad una partita “amichevole” organizzata dall’ACD Maserà per il giorno 12 successivo; - fatto in realtà sottoporre, in data 12.6.2012, presso il campo sportivo di Maserà di Padova, il predetto calciatore Carturan ad un allenamento/provino, senza aver preventivamente richiesto il nulla osta della Società Carpanedo, per la quale il giovane atleta era all’epoca dei fatti legato da regolare vincolo di tesseramento”. la Società A.C.D. Maserà “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nella condotta violativa ascritta al proprio dirigente”. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 26/3/2013 sono risultati presenti : il Sig. Paolo AMORUSO Dirigente A.C.D. Maserà la Società A.C.D. Masera’ rappresentata dalla Sig.a Bedin Tatiana, giusto delega in atti il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 26/3/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse. ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Paolo AMORUSO Dirigente A.C.D. Maserà : inibizione per giorni 20; a carico della Società A.C.D. Masera’ ammenda di € 200,00. I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Paolo AMORUSO Dirigente A.C.D. Maserà : Inibizione per giorni 20; a carico della Società A.C.D. Masera’ ammenda di € 200,00. I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it