COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Alessandro EVANGELISTI – Dirigente A.S.D. Calcio Bragni della Società A.S.D. Calcio BRAGNI

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Alessandro EVANGELISTI – Dirigente A.S.D. Calcio Bragni della Società A.S.D. Calcio BRAGNI La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 6/2/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Alessandro Evangelisti – Dirigente A.S.D. Calcio Bragni “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. per avere, come dettagliatamente specificato nella parte motiva dell’atto di deferimento : - inserito in lista e schierato irregolarmente in campo, in occasione di una gara del “Torneo Gioca insieme Memorial Luca Cardin”, riservata alla categoria Pulcini e disputata in data 2.6.2012, il calciatore Alves Vincenzo, tesserato per la Società A.C. Unione Cadoneghe, munito di nulla osta non valido per la predetta manifestazione sportiva, in quanto rilasciato dalla società di appartenenza solo per la frequentazione degli allenamenti”. - accompagnato sul campo di gioco e successivamente inserito nella distinta di altra gara dello stesso Torneo, disputata sempre in data 2.6.2012, quattro calciatori (Bagante Edoardo, Abakah Elijah, Pesce Guido e Righetto Jacopo) tesserati per la Società Arcella, sprovvisti di nulla osta della società di appartenenza”. la Società A.S.D. Bragni “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nella condotta ascritta al proprio dirigente”. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 26/3/2013 sono risultati presenti : il Sig. Alessandro Evangelisti Dirigente A.S.D. Bragni la Società A.S.D. Bragni rappresentata dal Sig. Luca Boldrin (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 26/3/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Alessandro Evangelisti Dirigente A.S.D. Bragni : inibizione per giorni 45; a carico della Società A.S.D. Bragni ammenda di € 250,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Alessandro Evangelisti Dirigente A.S.D. Bragni : inibizione per giorni 45; a carico della Società A.S.D. Bragni ammenda di € 250,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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