COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Vigodarzere Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 70 del 20/3/2013 – Ammenda di € 500,00.-; Squalifica per quattro giornate giocatore Mantovani Alberto – Camp. di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Vigodarzere Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 70 del 20/3/2013 – Ammenda di € 500,00.-; Squalifica per quattro giornate giocatore Mantovani Alberto – Camp. di Promozione La Società U.S.D. Vigodarzere ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 70 del 20/3/2013 con le quali ha inflitto i seguenti provvedimenti disciplinari : - ammenda di € 500,00.- a carico della società : “per frasi discriminatorie di provenienza (art. 11 C.G.S.)”; - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Mantovani Alberto : “per aver colpito con sputo un giocatore avversario e successivamente lo minacciava”; La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Vigodarzere; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenute le violazioni ascritte del tutto dimostrate e pienamente congrue le sanzioni applicate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Vigodarzere; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00.- a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Mantovani Alberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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