COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Altino Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 36 del 27/3/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Biolo Carlo – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Altino Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 36 del 27/3/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Biolo Carlo – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Altino ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 36 del 27/3/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Biolo Carlo : “per aver dato una spinta alla spalla dell’arbitro e per averlo apostrofato in modo irriguardoso”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Altino; vista la documentazione ufficiale in atti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.; ritenuto più congrua alla fattispecie come sopra descritto in detto rapporto, la sanzione di tre giornate di squalifica da infliggere al giocatore Biolo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Altino; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Biolo Carlo. La tassa reclamo non é stata versata.
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