COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C. Istrana A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 39 del 20/3/2013 – Ammenda di € 600,00.- a carico della Società – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C. Istrana A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 39 del 20/3/2013 – Ammenda di € 600,00.- a carico della Società – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società F.C. Istrana A.S.D. ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 39 del 20/3/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della ammenda di € 600,00.- a carico della Società : “durante la gara un gruppo di propri sostenitori rivolgeva all’arbitro gravi e volgari espressioni offensive e lesive della dignità, coinvolgendone la famiglia e la categoria; al termine del primo tempo, mentre si recava negli spogliatoi, gli rivolgevano scurrili offese e minacce; al termine della gara usavano il linguaggio di disprezzo e discriminatorio di origine razziale nei riguardi di giocatori avversari di colore”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Istrana; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; ritenute le violazioni addebitate del tutto dimostrate e pienamente congrua la sanzione comminata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Istrana; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 600,00; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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