COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 10.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Papozze 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 74 del 4/4/2013 –Squalifica tre giornate giocatore Bergo Stefano – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 10.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Papozze 2009
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 74 del 4/4/2013 –Squalifica tre giornate giocatore Bergo Stefano – Campionato di 1^ Categoria
L’U.S.D. Papozze 2009 ha inoltrato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 74 del 4/4/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bergo Stefano : “per aver rivolto all’arbitro frasi irriguardose accompagnando la protesta appoggiando la mano sulla spalla del direttore di gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Papozze 2009;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare congrua anche alla luce del fatto che il calciatore rivestiva il ruolo di Capitano della squadra
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Papozze 2009;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Bergo Stefano;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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